Accesso abusivo e rivelazione di segreto industriale... ma niente furto

Pubblicato il 22 dicembre 2010 Con sentenza depositata lo scorso 21 dicembre 2010, la n. 44840, la Corte di cassazione ha annullato, limitatamente all'imputazione per furto, la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto responsabile penalmente l'ex impiegato di una società con funzioni di acquisitore commerciale per essersi fatto trasmettere da un collega, poco prima di dimettersi, una serie di dati e offerte commerciali inerenti a vari clienti dell'impresa. Successivamente, l'uomo sarebbe entrato nel server centrale dell'azienda, spostando altri dati riservati sul proprio indirizzo privato ed utilizzandoli a vantaggio di un'impresa concorrente.

I giudici di legittimità, pur riconoscendo la responsabilità dell'imputato per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto industriale, hanno escluso la fattispecie contestatagli del furto aggravato in considerazione della mancata perdita del possesso della cosa interessata da parte del legittimo proprietario. Per la Corte, infatti, la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni aziendali “non è riconducibile alla norma incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto, pur ampio, di cosa mobile”.
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