Accesso ai documenti amministrativi ad ampio raggio

Pubblicato il 29 dicembre 2010 Gli uffici della Pubblica amministrazione devono rendere disponibili gli atti amministrativi richiesti dal privato utili per preparare la propria difesa giudiziale. Infatti, ribadisce il Consiglio di Stato con sentenza n. 9102 del 16 dicembre 2010, l’accesso agli atti amministrativi deve costituire la regola mentre il divieto l’eccezione. Un'azienda aveva fatto espressa richiesta di ottenere l'accesso al verbale di accertamento ispettivo che era seguito ad una verifica Inps, ma l'ente rigettava la domanda ponendo a giustificazione la presenza, negli atti, delle dichiarazioni dei lavoratori della ditta dalle quali era partito il procedimento ispettivo.

Ma il Cds ha rammentato come l’accesso agli atti amministrativi può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge n. 241/1990 che nel caso trattato non sussistono. Nell'ipotesi suddetta la preclusione relativa all'esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni recede di fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici, “essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita comunque dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anac: piano nazionale anticorruzione consultabile fino al 30 settembre

21/08/2025

Conto Termico 3.0: novità 2025

21/08/2025

Contributo dovuto dai mediatori assicurativi, anno 2025

21/08/2025

Registrazioni tra colleghi: lecite per difendersi in giudizio

21/08/2025

L'Erario rimborsa al difensore d'ufficio le spese di recupero crediti

21/08/2025

Nuovo sportello per il Fondo transizione industriale: al via dal 17 settembre

21/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy