Accesso all’atto amministrativo senza i nominativi

Pubblicato il 24 agosto 2011 Il Tar Sardegna, con sentenza n. 270 del 2 agosto 2011, ha stabilito che, in virtù del diritto all’accesso degli atti amministrativi, va consentito al destinatario di un esposto di visionare l’atto che lo riguarda.

Nello stesso tempo, nel contemperare il diritto alla riservatezza, ritiene che il documento debba essere mostrato occultando i nomi dei soggetti che hanno presentato l’esposto. Ciò in ossequio a quanto deciso dal Tar Lombardia con sentenza 8 novembre 2004, n. 5716, “nel quale è stato affermato che in tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo ordine professionale, e del quale il primo chieda l'ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy