Accesso all’atto amministrativo senza i nominativi

Pubblicato il 24 agosto 2011 Il Tar Sardegna, con sentenza n. 270 del 2 agosto 2011, ha stabilito che, in virtù del diritto all’accesso degli atti amministrativi, va consentito al destinatario di un esposto di visionare l’atto che lo riguarda.

Nello stesso tempo, nel contemperare il diritto alla riservatezza, ritiene che il documento debba essere mostrato occultando i nomi dei soggetti che hanno presentato l’esposto. Ciò in ossequio a quanto deciso dal Tar Lombardia con sentenza 8 novembre 2004, n. 5716, “nel quale è stato affermato che in tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo ordine professionale, e del quale il primo chieda l'ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Enti di sviluppo industriale. Errata corrige

26/08/2025

Quote retributive pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG: cosa c'è da sapere

26/08/2025

Consob, nuovi obblighi informativi per i fornitori di crowdfunding

26/08/2025

ATP in materia di previdenza e assistenza: novità D.L. 117/2025

26/08/2025

Istanza di adesione: impugnazione sospesa anche senza comparizione

26/08/2025

Scissione con scorporo e neutralità fiscale: condizioni

26/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy