Accesso civico nella P.a. Decreto trasparenza e Linee guida

Pubblicato il 27 aprile 2017

E’ stato approvato in via definiva dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016 (serie generale n. 132), il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante la Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Il Decreto in questione, entrato in vigore il 23 giugno 2016, interviene come correttivo della Legge n. 190/2012 (c.d. “anticorruzione”) e del D.Lgs. n. 33/2013, ed è il primo degli undici decreti attuativi previsti dalla nuova riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015).

Tra le innovazioni di maggior rilievo - in sintesi - l’introduzione della nuova procedura di accesso civico (ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013) ai dati e documenti pubblici, consistente nella possibilità, per il cittadino, di richiedere anche dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (procedura ispirata al modello anglosassone del Freedom of Information act, anche detto Foia).

L’accoglimento o il rifiuto all'accesso dovranno essere contenuti in un provvedimento espresso da motivare, mentre viene eliminato il c.d. silenzio – rifiuto (ossia il rigetto tacito della domanda decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa). Ed ancora, la regola generale diviene il libero accesso, mentre il rifiuto potrà intervenire solo quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi pubblici o privati.

 

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