Accise energia e gas: cosa cambia dal 2026. Nuova figura del SOAC

Pubblicato il 16 giugno 2025

Con la circolare n. 13/D del 13 giugno 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce i primi chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, che riforma in modo strutturale il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026.

La circolare, di natura ricognitiva e applicativa, è pensata per accompagnare gli operatori nella transizione al nuovo assetto normativo, con particolare riferimento al settore dell’energia elettrica e del gas naturale. Vengono illustrate le nuove modalità di dichiarazione e versamento, le modifiche agli adempimenti documentali e le condizioni per l’ottenimento dello status di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), figura introdotta per semplificare la gestione degli obblighi fiscali da parte di specifiche categorie di operatori.

L’obiettivo generale è quello di assicurare maggiore chiarezza, uniformità applicativa e rafforzare la compliance fiscale nel comparto delle accise.

NOTA BENE: Le nuove disposizioni saranno pienamente operative dal 1° gennaio 2026, fatta eccezione per la disciplina sul SOAC, che potrà essere anticipata con l’emanazione di un apposito decreto attuativo.

Principali modifiche al Testo Unico delle Accise

Il Decreto Legislativo 43/2025, oggetto della circolare n. 13/D, introduce rilevanti aggiornamenti al Testo Unico delle Accise (TUA) – D.Lgs. 504/1995 – che incidono in modo significativo sulla struttura del prelievo accisario nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica. Le modifiche riguardano sia aspetti sostanziali che procedurali, con l’obiettivo di semplificare, rendere più equo il sistema e aumentare la tracciabilità dei flussi energetici.

1. Riforma delle aliquote sul gas naturale

La riforma introduce una nuova classificazione delle destinazioni d’uso del gas naturale ai fini dell’applicazione dell’accisa:

2. Obbligo di autorizzazione alla vendita

Il decreto introduce un procedimento formale di autorizzazione per i soggetti che intendano operare come venditori di gas naturale, garantendo così maggiore controllo e affidabilità degli operatori economici nel settore.

Per i soggetti che vendono energia elettrica, è confermato l’obbligo di possesso dell’abilitazione ministeriale rilasciata dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), come previsto dalla Legge n. 124/2017.

3. Nuove regole per la cauzione

Significative novità riguardano la garanzia cauzionale:

4. Dichiarazioni di consumo

Viene modificata la frequenza e la struttura dell’obbligo dichiarativo:

5. Comunicazioni mensili obbligatorie

I soggetti obbligati alla fatturazione dovranno trasmettere, entro la fine di ogni mese, in modalità esclusivamente telematica, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati nel mese precedente, distinti per destinazione d’uso. Questa innovazione punta a migliorare la tracciabilità e il monitoraggio in tempo reale dei consumi e delle entrate erariali.

6. Termini di versamento e rateizzazione

La disciplina dei versamenti viene armonizzata:

La figura del SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato)

Una delle principali innovazioni introdotte dalla riforma accisaria di cui al D.Lgs. 43/2025 è la previsione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), disciplinato dagli articoli dal 9-ter al 9-octies del Testo Unico delle Accise (TUA). Il nuovo istituto si ispira alla figura dell’AEO doganale e si propone di promuovere una gestione più efficiente e collaborativa degli adempimenti fiscali nel settore delle accise, favorendo una relazione più strutturata tra operatori economici e Amministrazione.

Il SOAC potrà accedere a procedure semplificate, basate su un rapporto fiduciario qualificato, pur permanendo l’obbligo di prestare garanzie sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in ragione della natura cautelare del regime. Sebbene la riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, l’applicazione della disciplina sul SOAC potrà essere anticipata, subordinatamente all’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 9-octies TUA.

Soggetti ammessi

La possibilità di ottenere lo status di SOAC è riservata a soggetti ben individuati, in possesso di requisiti specifici. In particolare, possono presentare istanza:

  1. gli esercenti depositi fiscali per prodotti energetici, alcolici e tabacchi lavorati;
  2. le società registrate (o soggetti autorizzati a sostituirle) operanti nel settore del carbone, lignite e coke;
  3. i venditori di gas naturale destinato ai consumatori finali;
  4. i venditori di energia elettrica nei confronti degli utenti finali.

Tutte le altre categorie di operatori sono escluse dalla possibilità di accedere a questo regime.

Iter di accreditamento e requisiti

Il riconoscimento dello status avviene su istanza dell’interessato, secondo modalità che saranno definite dal decreto attuativo. La valutazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si basa su una serie di requisiti di affidabilità, struttura e operatività, tra cui:

La qualifica di SOAC ha una validità quadriennale, ma è soggetta a verifiche periodiche da parte dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 9-septies TUA, il mantenimento dei requisiti è oggetto di monitoraggio continuo, anche tramite l’analisi del punteggio sintetico di affidabilità. La perdita di uno o più requisiti, o la modifica del livello di affidabilità, può comportare la revoca anticipata dello status.

Questa attività di controllo permanente rappresenta un pilastro dell’approccio fiduciario, orientato non solo alla semplificazione ma anche alla responsabilizzazione attiva dell’operatore, il quale continua a rivestire il ruolo di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa.

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