Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e adottato in attuazione della delega fiscale in materia di accise, viene organicamente rivista la disciplina applicabile al gas naturale ai fini dell’imposta di consumo prevista dal Testo unico delle accise (TUA – d.lgs. n. 504/1995) .
Il provvedimento, in considerazione della revisione delle disposizioni in materia di accise di cui al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, interviene su autorizzazioni, obblighi dichiarativi, versamenti, comunicazioni telematiche, regimi agevolati e controlli, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei flussi, uniformare le procedure e incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).
Le nuove disposizioni assumono particolare rilievo operativo per i venditori di gas naturale, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e i consumatori finali in specifiche condizioni d’uso.
L’articolo 1 del decreto 29 dicembre 2025 individua puntualmente i soggetti rilevanti ai fini delle accise, tra cui:
Vengono inoltre precisati i criteri per l’individuazione:
I soggetti che intendono operare come venditori di gas naturale sono tenuti a presentare denuncia preventiva all’Agenzia delle Dogane contenente:
L’Ufficio delle Dogane competente rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, previa verifica della completezza della documentazione e dell’idoneità del soggetto richiedente.
Il decreto 29 dicembre 2025 rafforza il sistema delle garanzie prevedendo:
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) dispone la revoca dell’autorizzazione, con provvedimento motivato e previo contraddittorio, nei seguenti casi:
Avvio del procedimento
La revoca non è automatica. L’ADM:
Il provvedimento di revoca deve essere espressamente motivato.
Effetti della revoca
La revoca dell’autorizzazione comporta:
ATTENZIONE: Il soggetto revocato non può proseguire l’attività neppure in via temporanea, salvo specifiche disposizioni dell’ADM volte a tutelare la continuità della fornitura ai consumatori finali.
Il versamento dell’accisa avviene, di regola, mediante:
Entro il mese successivo alla chiusura di ciascun semestre, i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione semestrale di consumo, contenente:
Sulla base di tale dichiarazione, viene determinato il conguaglio tra acconti versati e imposta effettivamente dovuta, con eventuale rimborso o richiesta di integrazione da parte dell’ADM.
Comunicazioni mensili
Il decreto Mef 29 dicembre 2025 introduce uno specifico obbligo di comunicazione mensile telematica all’ADM dei quantitativi di gas naturale fatturati, distinti per:
Tale obbligo decorre, in via generale, dal 1° aprile 2026.
Le bollette di fatturazione devono riportare in modo chiaro:
Il decreto del 29 dicembre 2025 dedica specifiche disposizioni a fattispecie operative complesse, tra cui:
In tali casi, l’accesso a aliquote ridotte o esenzioni è subordinato alla presentazione di dichiarazioni specifiche e alla conservazione della documentazione tecnica.
L’articolo 21 del decreto del 29 dicembre 2025 disciplina il regime transitorio volto a consentire ai soggetti già operanti nel settore del gas naturale di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni introdotte dal decreto, evitando soluzioni di continuità nell’attività e assicurando il corretto passaggio al nuovo sistema autorizzatorio e dichiarativo previsto dal Testo unico delle accise (TUA) come modificato.
Adeguamento delle autorizzazioni e delle cauzioni
Il comma 1 del decreto Mef 29 dicembre 2025 stabilisce che i soggetti obbligati che, alla data del 31 dicembre 2025, risultano già in possesso:
devono adeguare autorizzazioni, documentazione e garanzie (cauzioni) alle nuove disposizioni entro il 1° aprile 2026.
L’adeguamento riguarda, in particolare:
Continuità dei regimi agevolati
Il comma 2 del decreto Mef 29 dicembre 2025 tutela la continuità applicativa dei benefici fiscali già riconosciuti.
In particolare, per i consumatori finali che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già in possesso:
tali regimi continuano ad applicarsi senza necessità di nuova istanza, purché sussistano i presupposti previsti dal TUA.
Forniture per usi industriali e dichiarazioni del consumatore finale
Per le forniture di gas naturale destinate a usi industriali, viene introdotto un obbligo specifico nel periodo transitorio.
Se, alla data del 31 dicembre 2025, il venditore applica un trattamento fiscale agevolato, il consumatore finale è tenuto a trasmettere al venditore una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestante:
In mancanza di tale dichiarazione, il venditore non può applicare il regime agevolato.
Impianti di distribuzione stradale e gas per autotrazione
Il comma 4 del decreto Mef 29 dicembre 2025 riguarda gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
Per tali soggetti:
Usi promiscui del gas naturale
Il comma 5 del decreto Mef 29 dicembre 2025 disciplina il passaggio al nuovo regime per i casi di uso promiscuo del gas naturale (ad esempio usi industriali e civili congiunti).
Per tali fattispecie:
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