Riforma accise 2026: novità su usi domestici, non domestici e usi promiscui
Pubblicato il 03 dicembre 2025
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Con la circolare n. 32/D del 2 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene in modo concreto sul nuovo quadro impositivo dell’accisa applicabile al gas naturale e all’energia elettrica, completando il processo attuativo avviato con la precedente circolare n. 13/2025. Il documento assume particolare rilievo perché fornisce i chiarimenti necessari per l’applicazione della riforma introdotta dal Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, che ha profondamente modificato la struttura normativa delle accise energetiche.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 43/2025 ha operato una completa riscrittura dell’art. 26 del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), ridefinendo i criteri di tassazione del gas naturale destinato alla combustione. Il nuovo comma 1 dell’art. 26 prevede infatti l’applicazione di aliquote d’accisa distinte “per usi domestici” e “per usi non domestici”, sostituendo integralmente la precedente dicotomia tra “usi civili” e “usi industriali”, in vigore sino al 31 dicembre 2025. Tale revisione concettuale comporta un mutamento profondo dell’approccio impositivo, orientando la tassazione verso un criterio strettamente oggettivo basato sulla destinazione d’impiego.
La pubblicazione della circolare n. 32/D/2025 riveste un ruolo centrale nella fase conclusiva di preparazione all’entrata in vigore della nuova disciplina, prevista per il 1° gennaio 2026. Le precisazioni dell’Agenzia si rivelano infatti determinanti per garantire l’uniformità applicativa del nuovo impianto normativo, soprattutto in merito alla classificazione degli usi, alla gestione delle situazioni promiscue e alla riorganizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento. L’intervento fornisce così un quadro interpretativo essenziale per accompagnare operatori, venditori e consumatori nel passaggio al nuovo regime, riducendo il rischio di incertezze operative nel primo periodo di applicazione.
La nuova classificazione degli usi: “usi domestici” e “usi non domestici”
Uno degli aspetti più importanti della riforma introdotta dal D.Lgs. 43/2025 – e approfondito dalla circolare n. 32/D/2025 – riguarda il superamento della tradizionale distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”, sostituita dalla nuova definizione di “usi domestici” e “usi non domestici”. Tale passaggio segna un mutamento strutturale dell’impianto impositivo, poiché la tassazione viene sganciata dalla natura soggettiva dell’utente o dalla tipologia dell’attività esercitata, per essere ancorata alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Il nuovo assetto trova fondamento nella riscrittura dell’art. 26 del D.Lgs. 504/1995 operata dall’art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 43/2025, che individua nel criterio oggettivo dell’impiego il presupposto della corretta applicazione dell’aliquota. A ciò si affianca l’introduzione di una disciplina particolarmente rigorosa degli usi promiscui, che richiede documentazione tecnica, dichiarazioni sostitutive e l’indicazione delle percentuali di ripartizione dei consumi. Di seguito le novità.
Usi domestici
a) Unità immobiliari a funzione abitativa e relative pertinenze
Sono automaticamente qualificati come “domestici” gli impieghi di gas naturale in immobili destinati ad uso abitativo e nelle loro pertinenze. La destinazione abitativa rappresenta il fulcro della definizione, indipendentemente dalla natura del soggetto utilizzatore.
b) Casi espressamente inclusi dalla circolare
La circolare estende la nozione di “uso domestico” anche a una serie di utenze che non coincidono con l’ambito residenziale tradizionale. Sono pertanto ricompresi:
- uffici pubblici,
- studi professionali,
- istituti di credito,
- istituti scolastici pubblici e privati,
- impianti fissi derivati da rete domestica per rifornimento di autoveicoli,
- consumi di gas destinato alla produzione di energia termica ceduta a terzi per usi domestici.
Tali fattispecie, in passato non riconducibili ad agevolazioni di tipo domestico, hanno originato un significativo dibattito interpretativo, poiché ampliano in modo rilevante l’ambito soggettivo e oggettivo della categoria.
c) Riscaldamento in locali d’impresa esterni allo stabilimento produttivo
Rientrano nel perimetro degli usi domestici anche i consumi destinati al riscaldamento di locali d’impresa ubicati al di fuori dello stabilimento produttivo. La natura imprenditoriale del soggetto non rileva ai fini della qualificazione: ciò che conta è la funzione del locale, se abitativa o para-abitativa.
d) Questioni interpretative ancora aperte
Nonostante i chiarimenti forniti, permangono aree di incertezza applicativa, in particolare con riferimento a:
- immobili non abitativi impiegati per attività miste,
- immobili con classificazione urbanistica non coerente con l’uso dichiarato,
- casistiche borderline riconducibili ai servizi e al terziario.
La circolare non affronta in modo esaustivo tali situazioni, che potranno richiedere ulteriori indicazioni.
Usi non domestici
Gli usi non domestici costituiscono la categoria residuale, applicabile quando non ricorrono i presupposti per la qualificazione come domestici. La circolare offre un elenco esemplificativo, ma non tassativo, delle principali attività comprese:
- attività industriali, artigianali e agricole,
- strutture del settore alberghiero,
- ristorazione e locali che integrano ristorazione e intrattenimento,
- distribuzione commerciale,
- impianti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro,
- teleriscaldamento alimentato da cogenerazione con specifici requisiti tecnici,
- ospedali, case di cura e poliambulatori,
- lavanderie,
- fiere ed enti fieristici,
- attività di cremazione (limitatamente ai consumi fatturati dal 1° gennaio 2026),
- dal 2026: biblioteche, musei, teatri, cinema, sale da concerto, discoteche e altri locali di intrattenimento.
Consumi all’interno del recinto aziendale
Sono sempre considerati “non domestici” i consumi di gas utilizzati nell’ambito dell’attività produttiva svolta all’interno del recinto aziendale, indipendentemente dalla presenza di locali con funzioni abitative.
L’unica eccezione riguarda i riscaldamenti abitativi interni destinati a proprietari, dirigenti e dipendenti, che continuano a rientrare nella categoria degli usi domestici.
La disciplina degli usi promiscui
La riforma introdotta dal D.Lgs. 43/2025 assegna agli usi promiscui un ruolo centrale nell’operatività del nuovo sistema di accisa. Il nuovo comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 504/1995, come riscritto dall’art. 1, comma 1, lett. g), definisce espressamente come “uso promiscuo” l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito ad un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti – con esclusione dell’autotrazione – per i quali sono previste aliquote d’accisa distinte, forme di esenzione o non imponibilità.
La norma attribuisce al venditore, quale soggetto obbligato, il compito di applicare l’accisa differenziata su richiesta del consumatore finale e in relazione ai quantitativi di gas effettivamente destinati ai diversi usi. La circolare 32/D/2025 precisa contenuti, modalità e limiti di tale procedura, introducendo un regime documentale più rigoroso rispetto alla prassi previgente.
Ambito applicativo e novità rispetto alla disciplina precedente
Prima della riforma, l’utilizzo promiscuo del gas naturale non era disciplinato in modo compiuto e univoco. L’applicazione di aliquote differenziate era possibile, ma priva di una cornice normativa strutturata, spesso affidata ad accordi tra venditore e cliente o a criteri tecnici non uniformi.
La nuova disciplina:
- tipizza normativamente l’uso promiscuo,
- stabilisce condizioni documentali inderogabili,
- impone la formalizzazione delle modalità di ripartizione dei consumi,
- attribuisce al venditore nuovi obblighi di trasmissione e conservazione documentale,
- prevede conseguenze automaticamente sfavorevoli in caso di mancanza o incompletezza della documentazione.
Si tratta di un cambio di paradigma, che trasferisce su consumatori e venditori un onere probatorio molto più stringente rispetto al passato.
Obblighi del consumatore finale
Per accedere al trattamento tributario differenziato, il consumatore deve presentare al venditore una richiesta formale, contenente:
- le percentuali di ripartizione del gas naturale destinate ai singoli impieghi, espresse in rapporto al consumo complessivo;
- una stima del quantitativo annuo destinato a ciascun uso;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con:
- descrizione dell’attività esercitata,
- indicazione degli impieghi del gas naturale,
- attestazione della sussistenza dei presupposti per il trattamento tributario richiesto;
- una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, che deve:
- determinare in modo oggettivo le percentuali di ripartizione dei consumi,
- motivare l’impossibilità tecnica o economica di installare strumenti di misura separati,
- descrivere le modalità di utilizzo del gas nei diversi impianti.
La circolare chiarisce che tutta la documentazione è condizione essenziale per consentire al venditore di applicare le aliquote distinte.
Effetti della mancata presentazione o incompletezza della documentazione
In mancanza della documentazione prescritta – o qualora essa sia incompleta, incoerente o non idonea – non è possibile applicare aliquote differenziate.
La conseguenza operativa è chiara:
- l’intera fornitura viene assoggettata alla tassazione prevista dal contratto di somministrazione, senza possibilità di riconoscere esenzioni, non imponibilità o aliquote agevolate.
La circolare ribadisce in modo esplicito che la prova degli usi promiscui grava sul consumatore finale e che solo una documentazione corretta consente il trattamento fiscale richiesto.
Obblighi del venditore e trasmissione della documentazione
Il venditore, quale soggetto obbligato ai fini dell’accisa:
- applica le aliquote differenziate dalla data di ricezione della richiesta completa;
- conserva e verifica la documentazione trasmessa dal consumatore;
- effettua le valutazioni di competenza sulla coerenza delle percentuali e degli impieghi dichiarati;
- trasmette la richiesta, la dichiarazione e la relazione tecnica all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.
Il venditore non può applicare il trattamento richiesto senza aver acquisito e verificato l’idoneità della documentazione.
Aggiornamento della richiesta in caso di variazioni
La circolare stabilisce che la richiesta deve essere reiterata:
- ogni qualvolta mutino le condizioni di utilizzo del gas naturale,
- quando cambia il soggetto venditore, analogamente a quanto previsto per la riclassificazione degli usi domestici e non domestici.
Ciò garantisce la continuità del trattamento fiscale e la tracciabilità delle informazioni in capo al nuovo soggetto obbligato.
Obblighi dichiarativi e modalità di versamento
La circolare n. 32/D/2025 dedica ampio spazio alle novità che investono gli adempimenti dichiarativi e le tempistiche di versamento dell’accisa. L’intervento regolatorio si inserisce nella logica complessiva della riforma: un sistema impositivo più frequente, più trasparente e più strettamente correlato ai consumi effettivi, con un conseguente aumento degli obblighi amministrativi in capo ai soggetti obbligati.
Versamenti mensili dell’accisa
Il nuovo art. 26 del D.Lgs. 504/1995, come riformato dal D.Lgs. 43/2025, stabilisce una periodicità mensile del versamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica.
Questa modifica comporta:
- un’accelerazione del ciclo dei flussi finanziari,
- una maggiore granularità nei controlli da parte dell’Amministrazione,
- la necessità per gli operatori di adeguare i sistemi contabili e di monitoraggio dei consumi.
La circolare sottolinea che il passaggio ai versamenti mensili richiede un allineamento dei sistemi di fatturazione, dei software gestionali e delle procedure di riconciliazione interna, essenziali per evitare discrepanze tra consumi dichiarati e imposta versata.
Nuova struttura dichiarativa: due dichiarazioni semestrali
Una delle innovazioni più rilevanti è la sostituzione della precedente dichiarazione annuale di consumo con due dichiarazioni semestrali, da presentare:
- entro settembre per il semestre gennaio – giugno,
- entro marzo per il semestre luglio – dicembre.
La scansione semestrale è finalizzata a garantire:
- maggiore tempestività nella ricostruzione dei consumi,
- più coerente corrispondenza tra versamenti mensili e dati dichiarati,
- rafforzamento dell’attività di controllo e monitoraggio da parte degli Uffici ADM.
ADM richiama l’esigenza che gli operatori procedano a una revisione complessiva dei processi gestionali, aggiornando procedure interne, flussi informatici, calendari di compliance e sistemi di archiviazione documentale.
Ruolo dei venditori nella corretta applicazione delle aliquote
La circolare chiarisce che i venditori possono applicare l’aliquota corretta – domestica o non domestica – a partire dalla data di ricezione della dichiarazione del cliente finale, purché completa e idonea.
Per le forniture già in essere alla data di entrata in vigore della riforma:
- è possibile il passaggio al nuovo trattamento,
- ma il venditore deve acquisire le dichiarazioni dei clienti e svolgere le verifiche di coerenza necessarie.
La circolare sottolinea la distinzione tra:
- rapporto tributario, che intercorre esclusivamente tra venditore e Amministrazione doganale (soggetto obbligato e autorità di controllo),
- rapporto civilistico, tra venditore e consumatore, in cui le modalità contrattuali non incidono sull’obbligazione d’imposta.
ADM specifica inoltre che eventuali richieste di chiarimento devono essere indirizzate dai venditori, anche tramite associazioni di categoria, e non direttamente dai consumatori finali.
Impatto operativo sugli operatori
La combinazione tra dichiarazioni semestrali e versamenti mensili comporta:
- una maggiore frequenza degli adempimenti,
- la necessità di riconciliare mensilmente consumi, aliquote applicate e importi versati,
- un incremento dei controlli interni sulle categorizzazioni degli usi, soprattutto in presenza di usi promiscui.
La circolare evidenzia come la nuova struttura dichiarativa richiederà:
- aggiornamenti ai sistemi informativi,
- revisione dei processi di raccolta dati,
- nuova organizzazione dei calendari fiscali e amministrativi.
Regime transitorio per l’anno d’imposta 2025
La circolare n. 32/D/2025 dedica un’apposita sezione alla gestione del regime transitorio che consente di raccordare l’ultimo anno di applicazione del sistema previgente (2025) con l’entrata in vigore della nuova disciplina delle accise dal 1° gennaio 2026. Tale passaggio assume particolare rilievo poiché, durante il 2025, i soggetti obbligati continuano ad operare secondo le regole del sistema “usi civili/usi industriali”, mentre dal 2026 si applicano integralmente le nuove categorie “domestici/non domestici” e i nuovi adempimenti dichiarativi e di versamento.
Dichiarazione annuale 2025 secondo la disciplina previgente
La dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2025 dovrà essere:
- presentata entro il 31 marzo 2026,
- redatta secondo le modalità e i contenuti vigenti sino al 31 dicembre 2025,
- riferita alle aliquote e alle categorie d’uso previste dal sistema “civili/industriali”.
Gestione dei versamenti e determinazione dell’imposta dovuta
Per tutto il 2025 continuano ad applicarsi:
- le modalità di determinazione dell’imposta previgenti,
- la periodicità dei versamenti prevista dalla normativa anteriore,
- le regole relative alla cauzione d’imposta precedenti alla riforma.
Ciò garantisce la continuità operativa sino al 31 dicembre 2025, evitando che operatori e venditori debbano applicare due diversi regimi nello stesso esercizio.
Determinazione di eventuali eccedenze e credito del 2025
La dichiarazione annuale 2025 svolgerà un ruolo fondamentale per la transizione, in quanto consentirà di individuare eventuali:
- versamenti in eccesso,
- crediti d’imposta maturati nel corso del 2025.
La circolare specifica che tali importi:
- potranno essere portati in detrazione dai versamenti mensili dovuti a partire dal gennaio 2026, oppure
- richiesti a rimborso, secondo le procedure ordinarie.
In questo modo, la chiusura del 2025 fornisce la base contabile per l’avvio dei versamenti mensili del 2026, garantendo un raccordo coerente tra i due sistemi.
Allineamento tra vecchie e nuove categorie d’uso
Un’ulteriore componente del regime transitorio riguarda la riclassificazione delle forniture.
Per tutto il 2025, le utenze restano classificate secondo le categorie “usi civili” e “usi industriali”, ma dal 1° gennaio 2026:
- i venditori devono acquisire le nuove dichiarazioni dei clienti relative agli usi “domestici” e “non domestici”;
- è possibile applicare il trattamento conforme al nuovo art. 26 solo dalla data di ricezione della dichiarazione;
- le forniture già in essere devono essere progressivamente aggiornate, previa verifica della corretta qualificazione fiscale.
La finalità principale del regime transitorio è:
- consentire la regolare chiusura dell’esercizio 2025 secondo le regole previgenti,
- garantire una base di partenza chiara e univoca per l’applicazione delle nuove procedure dal 2026,
- evitare distorsioni contabili o fiscali nel passaggio al nuovo sistema,
- permettere agli operatori di adeguare sistemi gestionali, contratti e processi interni in modo graduale.
La cauzione d’imposta
Infine, la circolare dedica un passaggio specifico alla cauzione d’imposta, istituto fondamentale nel sistema delle accise, chiarendo gli obblighi di adeguamento che gravano sui soggetti obbligati in vista dell’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio 2026.
La nuova disciplina richiede che la cauzione sia periodicamente aggiornata in misura non inferiore alla media dell’accisa dovuta nel trimestre precedente, così da garantire una copertura aderente ai consumi reali e alla più elevata frequenza dei versamenti introdotta dalla riforma. L’Agenzia delle Dogane precisa che il monitoraggio dell’importo garantito spetta integralmente al soggetto obbligato, il quale deve verificare costantemente la congruità della garanzia prestata e adeguarla nei tempi previsti.
La circolare evidenzia, inoltre, che il mancato tempestivo adeguamento della cauzione può comportare la revoca dell’autorizzazione o della licenza, con conseguente impossibilità di proseguire l’attività soggetta ad accisa. Parallelamente resta fermo il percorso verso l’adozione del SOAC, il sistema alternativo di garanzia, il cui decreto attuativo registra alcuni ritardi.
In sintesi, la gestione della cauzione d’imposta si configura come un elemento critico del nuovo regime, imponendo agli operatori un controllo continuo e puntuale per evitare irregolarità e garantire la piena operatività nel sistema riformato.
Sintesi operativa della riforma
Per concludere una Tabella con le principali novità in materia di accise su energia e gas, in vigore dal 1° gennaio 2026.
| Ambito | Contenuto / Novità | Indicazioni operative per gli operatori |
|---|---|---|
| Nuova classificazione degli usi | Passaggio da “usi civili/industriali” a “usi domestici/non domestici” (art. 26 TUA riscritto). | Verificare la destinazione d’uso dell’immobile; acquisire le dichiarazioni dei clienti; aggiornare le classificazioni delle forniture. |
| Usi domestici | Inclusi anche uffici pubblici, studi professionali, istituti di credito e istruzione, impianti di rifornimento derivati da rete domestica. | Richiedere dichiarazione ex DPR 445/2000; controllare coerenza tra immobile, uso dichiarato e documentazione. |
| Usi non domestici | Categoria residuale: attività produttive, commerciali, ricettive, ospedali, enti fieristici, strutture culturali e di intrattenimento (dal 2026). | Adeguare contratti e sistemi di profilazione utenti; applicare le nuove aliquote dalla data di ricezione della dichiarazione. |
| Usi promiscui | Utilizzi distinti a valle di un unico punto di riconsegna con diverse aliquote o esenzioni. | Richiedere: 1) domanda formale, 2) dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000, 3) relazione tecnica asseverata; senza documentazione → tassazione unica. |
| Applicazione delle aliquote | Il venditore applica l’aliquota richiesta solo dalla data di ricezione della documentazione completa. | Verificare completezza delle dichiarazioni; conservare e trasmettere la documentazione agli Uffici ADM. |
| Versamenti | Introduzione del versamento mensile dell’accisa dal 2026. | Adeguare i sistemi contabili; sincronizzare consumi, fatturazione e versamenti; rafforzare il monitoraggio interno. |
| Dichiarazioni | Sostituzione della dichiarazione annuale con due dichiarazioni semestrali (entro marzo e settembre). | Riorganizzare calendari e flussi; aggiornare software e procedure di raccolta dati. |
| Regime transitorio 2025 | Dichiarazione annuale 2025 entro il 31 marzo 2026; gestione di eccedenze come detrazione o rimborso. | Chiudere correttamente il 2025; determinare eventuali crediti; predisporre la documentazione per l’avvio del nuovo sistema. |
| Cauzione d’imposta | Aggiornamento obbligatorio trimestrale in misura pari almeno alla media dell’accisa dovuta nel trimestre precedente. | Monitorare la congruità della garanzia; adeguare tempestivamente per evitare revoche o sospensioni. |
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