Accollo del debito e compensazione: stop anche tra retisti

Pubblicato il 18 settembre 2025

È possibile estinguere, tramite modello F24 e utilizzando i propri crediti fiscali, debiti tributari intestati a un altro soggetto, ad esempio nell’ambito di una rete d’impresa che gestisce servizi fiscali e amministrativi per i retisti?

E’ quanto trattato nella risposta a interpello n. 246/2025, fornita l’Agenzia delle Entrate il 17 settembre 2025.

Rete di imprese: pagamento debiti tributari con crediti di altro soggetto

Nel caso sottoposto al vaglio dell’amministrazione finanziaria, una Rete di Imprese ha come scopo quello di offrire servizi centralizzati di gestione fiscale e amministrativa alle aziende che aderiscono alla rete.

Per raggiungere questo obiettivo, ogni impresa della rete stipula con la Rete dei contratti di appalto e, in alcuni casi, contratti di comando o distacco del personale. In questo modo, la Rete coordina attività e adempimenti fiscali per conto delle imprese aderenti, senza però diventare titolare diretta delle loro posizioni tributarie.

Il modello operativo ipotizzato funziona nel modo seguente:

  1. Un’impresa della rete (retista A), che ha a disposizione dei crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, utilizza questi crediti per pagare – tramite modello F24 – i tributi dovuti da un’altra impresa della rete (retista B).
  2. L’operazione avviene in base agli accordi interni stipulati tra le imprese e la Rete, che ha il compito di coordinare le attività e mantenere la tracciabilità dei pagamenti, ma senza trasmettere direttamente i modelli F24.
  3. I pagamenti vengono registrati e documentati secondo regole comuni stabilite tra i retisti in un apposito regolamento tecnico condiviso.
  4. La Rete non utilizza crediti propri, non invia i modelli F24 e non gestisce compensazioni centralizzate.

Infine, l’istante chiarisce che verranno adottate misure tecniche e procedurali per assicurare la piena trasparenza delle operazioni e la conformità alle norme tributarie.

Con queste premesse, la Rete chiede all’Agenzia delle Entrate di confermare che il proprio modello organizzativo:

Accollo, come funziona

Il ragionamento dell’Agenzia parte dall’articolo 1273 del Codice Civile. Questa norma prevede che, quando un debitore e un terzo si accordano affinché quest’ultimo si faccia carico del debito altrui, il creditore può accettare tale accordo e renderlo così definitivo a suo favore.

Se il creditore aderisce, il debitore originario viene liberato dall’obbligazione soltanto se ciò è stabilito in modo esplicito nell’accordo, oppure se il creditore dichiara chiaramente di volerlo liberare. In mancanza di ciò, il debitore iniziale resta comunque responsabile insieme al terzo, in forma solidale.

In ogni caso, il terzo che ha assunto il debito risponde nei confronti del creditore entro i limiti dell’impegno preso e ha la possibilità di far valere contro di lui tutte le eccezioni che derivano dal contratto in base al quale ha accettato di farsi carico del debito.

Valutazione del modello operativo

Secondo l’Agenzia, con risposta n. 246 del 17 settembre 2025, il modello descritto – che prevede l’utilizzo della compensazione tra crediti e debiti fiscali appartenenti a soggetti diversi – configura a tutti gli effetti un accollo fiscale non consentito. Questo indipendentemente dal nome giuridico attribuito all’operazione o dalla forma dei contratti usati per regolare la circolazione dei debiti tributari (aspetti che non sono oggetto dell’interpello, ma che restano comunque soggetti a possibili controlli).

In sostanza, l’estinzione di un debito tributario intestato a un’impresa della rete (il soggetto accollato) attraverso l’impiego in compensazione di crediti fiscali appartenenti a un’altra impresa della rete (il soggetto accollante) è un’operazione vietata dalla normativa vigente.

L’accollo tributario e il divieto di compensazione

Va premesso che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 stabilisce, come regola generale, che non è possibile usare crediti in compensazione per pagare debiti fiscali intestati ad altri soggetti. Da qui prende avvio l’analisi della disciplina sull’accollo in materia tributaria.

Lo Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8) prevede che:

  1. un debito d’imposta può essere estinto anche tramite compensazione;
  2. è ammesso l’accollo del debito d’imposta di un altro contribuente, ma senza che il debitore originario venga liberato.

Ne consegue che l’accollo, in ambito fiscale, è consentito; resta però da chiarire se sia lecito estinguere il debito accollato tramite compensazione.

A questo proposito, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 1) precisa che:

In conclusione, l’accollo è quindi possibile, ma il debito accollato non può mai essere estinto tramite compensazione con crediti dell’accollante nei confronti dell’Erario.

L’accollo secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza, in modo costante e da ultimo con l’ordinanza della Cassazione n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha chiarito che l’accollo di debiti fiscali produce effetti soltanto sul piano interno tra i soggetti coinvolti.

Da questo principio derivano due conseguenze fondamentali:

  1. Il debitore nei confronti dell’erario resta sempre il soggetto originario che ha contratto l’obbligazione (l’accollato).
  2. Anche se si tratta di crediti e debiti riferiti alla stessa annualità, la mancanza di coincidenza tra i soggetti impedisce:

Accollo vietato con compensazione tra soggetti diversi

La normativa sulla compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) consente l’utilizzo dei crediti fiscali solo per compensare debiti intestati allo stesso soggetto che effettua il versamento. Non è quindi possibile estinguere debiti di altri contribuenti con i propri crediti d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito con la risoluzione n. 140/E del 2017 che l’accollo non può realizzarsi tramite compensazione tra soggetti diversi.

Di conseguenza, se il debito di un contribuente viene pagato usando i crediti fiscali di un altro, il versamento è considerato inesistente a tutti gli effetti: il debito rimane e si applicano anche le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Effetti della compensazione in caso di accollo

Se, nell’ambito di un accollo, si utilizza la compensazione tra crediti fiscali e:

Tabelle di sintesi

Accollo e divieto di compensazione

  • Accollo tributario: è consentito, ma solo come accordo interno tra soggetti (l’accollato resta sempre debitore verso l’Erario).
  • Compensazione: può essere utilizzata soltanto per debiti e crediti intestati allo stesso contribuente (art. 17, D.Lgs. 241/1997).
  • Divieto assoluto: non è mai ammesso estinguere debiti fiscali di un altro soggetto tramite compensazione con i propri crediti.

Rischi concreti

  • Versamento non valido: se i crediti dell’accollante vengono usati per compensare i debiti dell’accollato, il pagamento è considerato inesistente.
  • Debito ancora dovuto: il debito tributario rimane in capo al soggetto originario (accollato).
  • Recupero delle somme: l’Agenzia delle Entrate procederà a recuperare gli importi non correttamente versati.
  • Sanzioni: si applicano le penalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per omesso versamento.
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