Accollo del debito fiscale senza compensazione

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Accollo del debito fiscale senza compensazione

L’agenzia delle Entrate fornisce specificazioni sulla possibilità, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, di utilizzare in compensazione i crediti dell’accollante.

L’accollo

Tale istituto è previsto dal codice civile – art. 1273 – e riguarda la possibilità che un soggetto assuma negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui. Vi è eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo.

Ma il legislatore tributario ha costruito l’accollo disponendo che il contribuente (debitore originario) non sia mai liberato. Di conseguenza, assumere volontariamente l’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale”. Infatti l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione.

Ma in caso di accollo, è possibile applicare all’accollante norme come la compensazione?

Per il Fisco l’accollo è senza compensazione

Con risoluzione n. 140 del 15 novembre 2017, l’agenzia delle Entrate ha dato risposta negativa.

In primo luogo viene evidenziato come la compensazione possa trovare spazio solo in caso di debiti (e contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Inoltre, dove ammessa, è limitata a ipotesi di crediti dello stesso periodo, operanti nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

Deve quindi negarsi che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

Sanatoria e sanzioni

In ogni caso, viste le condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa richiamata, vanno considerati non punibili i comportamenti anteriori difformi rispetto a quanto chiarito nella risoluzione n. 140/2017 e sono validi i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione del documento.

Per i pagamenti successivi alla pubblicazione della risoluzione anche se riferiti ad accordi sull’accollo antecedentemente stipulati, si precisa quanto segue:

il debitore originario, a fronte di un versamento che è da considerarsi omesso sarà soggetto alla sanzione del 30% dell’importo non versato;

l’accollante, che ha utilizzato un credito d’imposta in violazione delle modalità dettate dalla normativa, va incontro alla sanzione pari al 30% del credito utilizzato in compensazione se questo è effettivamente esistente. Se inesistente, la sanzione va dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati. Con divieto di fruire di forme di definizione agevolata.

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