Addetti alle attività di call center: non è utilizzabile il lavoro intermittente

Pubblicato il 26 marzo 2014 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti dal Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di utilizzare, per il personale addetto alle attività di call center inbound e/o outbound, la tipologia contrattuale del lavoro intermittente, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”, contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Con la risposta all’interpello n. 10 del 25 marzo 2014, la Direzione Generale per l’attività Ispettiva ha ritenuto non equiparabili le suddette categorie in quanto:

- l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate;

- la prestazione svolta dagli operatori di call center è una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Penne spazzole e pennelli - Ipotesi di rinnovo del 23/3/2026

06/05/2026

Ccnl penne spazzole pennelli. Rinnovo

06/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit Cisal - Stesura del 21/1/2026

06/05/2026

Cassazione: quando il demansionamento diventa mobbing

06/05/2026

Tax free shopping, validazione unica delle fatture IVA da luglio 2026

06/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Stesura 21 gennaio 2026

06/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy