Adesione: coobbligati liberi solo con estinzione integrale del debito

Pubblicato il 22 aprile 2022

Il perfezionamento dell'adesione è fattispecie distinta dalla estinzione del debito tributario ed è vero che la seconda consegue alla prima, ma a condizione che sia interamente pagato il debito.

Per come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l'integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confrontí del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)".

Ne discende che se alla adesione di una delle parti non è seguito l'integrale pagamento dell'importo, essendo stata versata solo una rata, il debito non risulta integralmente estinto, e il venditore coobbligato rimane responsabile solidale per la parte ancora non versata dall'acquirente.

Si verifica, tuttavia, una estensione in bonam partem dell'accertamento per adesione, salvo espressa volontà contraria del contribuente. 

Pagamento di una rata? Coobbligato rimane responsabile solidale per la parte non versata

E' sulla base di tali rilievi che la Corte i cassazione, con sentenza n. 11327 del 7 aprile 2022, ha rigettato i motivi di ricorso sollevati da un contribuente, oppostosi alla decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati in ordine all'interpretazione delle norme che disciplinano la definizione dell'accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con adesione di uno solo degli obbligati.

Questo, nell'ambito di una causa promossa in opposizione di un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, rispetto alla quale la CTR non aveva provveduto alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, nonostante il perfezionamento dell'adesione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, adesione che, a detta del ricorrente, avrebbe comportato l'estinzione dell'obbligazione tributaria.

Secondo il contribuente, ossia, il giudice d'appello aveva errato a non dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, in quanto l'adesione si perfezionerebbe anche con il solo versamento della prima rata.

Gli Ermellini, alla luce dei principi sopra richiamati, hanno evidenziato che la Commissione tributaria regionale aveva correttamente ritenuto sussistente l'interesse della Agenzia delle Entrate ad una pronuncia di merito, sia pur limitando la pretesa alla somma concordata in sede di adesione, ritenendola ormai pacificamente accettata da entrambe le parti del giudizio.

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