Agente non sanziona il conducente? Niente condanna

Pubblicato il 12 ottobre 2017

La Corte di cassazione ha annullato la condanna per abuso d’ufficio impartita dai giudici di merito nei confronti di un comandante dei Carabinieri che, nel corso di un controllo su strada, aveva omesso di contravvenzionare il conducente di un’autovettura, risultata priva di assicurazione RCA obbligatoria, nonché di procedere al sequestro amministrativo del mezzo.

Per i giudici di secondo grado che avevano emesso la condanna, l’imputato, con la sua condotta, aveva intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale all’automobilista.

Elemento soggettivo configurabile solo se l’evento è voluto dall’agente

Nell’ambito del giudizio di legittimità attivato dal ricorrente carabiniere, la Suprema corte ha sottolineato come, nel delitto di abuso d'ufficio, è richiesto, per la configurazione dell’elemento soggettivo, che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto “sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta”.

Ne discende – ha continuato la Corte con sentenza n. 46788 dell’11 ottobre 2017 – che debba escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'imputato si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio.

Inoltre, la prova dell'intenzionalità del dolo richiede il raggiungimento della certezza che la volontà dell'agente sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto.

Ma una tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, dovendo trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, tra i quali “la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno”.

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