Agenzia delle Entrate: soggetto unico sul piano processuale

Pubblicato il 20 agosto 2025

Nel contenzioso tributario, tutti gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate possono partecipare al giudizio, anche in alternativa al direttore, poiché rappresentano l’Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, non è necessario ripetere la notifica dell’atto se il processo è avviato contro un ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

Questo perché le divisioni interne dell’Agenzia non hanno rilevanza giuridica autonoma: l’attività processuale è sempre riconducibile all’Agenzia delle Entrate, considerata unico soggetto giuridico di diritto pubblico.

Processo tributario: Agenzia Entrate è soggetto unitario

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione V civile, con ordinanza n. 15191, depositata il 7 giugno 2025, intervenendo su una questione di rilievo sistemico relativa alla legittimazione processuale delle articolazioni interne dell’Agenzia delle Entrate nel contenzioso tributario.

La vicenda esaminata

Nel caso esaminato, il provvedimento oggetto di impugnazione era stato emesso dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Bari, ma il processo si era svolto anche nei confronti della Direzione Provinciale di Lecce.

Tuttavia, poiché si trattava di semplici articolazioni interne della stessa Agenzia, è stato ritenuto che ciò non avesse alcun effetto sul piano processuale.

Le sentenze - ha chiarito la Cassazione - producono effetti direttamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, considerata nel suo insieme, e non nei confronti del singolo ufficio coinvolto.

Nella specie, in particolare, non era in discussione né la validità del provvedimento impugnato per incompetenza dell’ufficio che lo ha emesso, né la competenza del giudice tributario adito.

Di conseguenza, sia la Direzione Provinciale di Bari sia la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate erano legittimamente coinvolte nel giudizio, trattandosi di uffici appartenenti allo stesso ente.

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