Trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS

Pubblicato il 17 luglio 2019

La risposta n. 252/2019 dell'Agenzia delle Entrate riguarda i trasferimenti gratuiti a favore delle Onlus, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del Terzo settore.

Una fondazione, dichiarata estinta, vuole devolvere il proprio patrimonio ad un’associazione Onlus ad essa collegata e chiede all’Amministrazione finanziaria se può fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 82, comma 2, del Dlgs 117/2017 per gli acquisti a titolo gratuito a favore degli enti del Terzo settore.

L’Agenzia, nella sua risposta ad interpello n. 252 del 16 luglio 2019, sostiene che in attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore, l’agevolazione recata dal citato articolo 82, comma 2, si applica, alle condizioni ivi previste, ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore (Onlus, Odv, Aps). Solo a decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione in esame troverà applicazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore.

Ne deriva che tutti i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di Onlus, Odv e Aps possono già beneficiare dell’esenzione dalle imposte di successione e donazione e da quelle ipocatastali, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Tra le suddette fattispecie agevolate rientrano anche i trasferimenti a seguito di scioglimento e liquidazione di un ente, come il caso oggetto di interpello.

Pertanto, conclude l’Agenzia: “sino alla fine del predetto periodo transitorio, all’atto di trasferimento a titolo gratuito a favore della Associazione ONLUS risulta applicabile l’agevolazione recata dall’articolo 82, comma 2, del CTS nei limiti previsti dalla medesima norma”.

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