E' stato accolto il ricorso di una società che, a causa di incertezze normative, non aveva fruito di un'agevolazione fiscale per gli investimenti ambientali. Nel confermare l'emendabilità della dichiarazione fiscale, è stato chiarito che l'errore materiale, legato alla cumulabilità di benefici fiscali, poteva essere corretto tramite dichiarazione integrativa.
Con ordinanza n. 24168 del 29 agosto 2025, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha esaminato il caso relativo a una società che aveva effettuato un investimento in un impianto fotovoltaico nel 2010, richiedendo l'accesso a una tariffa incentivante e a un'agevolazione fiscale per gli investimenti ambientali (Tremonti Ambientale).
Tuttavia, l'incertezza interpretativa delle normative fiscali aveva portato alla mancata fruizione del beneficio. La società aveva commesso un errore nella dichiarazione dei redditi, ma in buona fede, senza una chiara guida da parte delle autorità fiscali.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva ritenuto che l'errore fosse dovuto a una lacuna normativa e aveva stabilito che l'agevolazione fiscale dovesse essere concessa, applicando il principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR), tuttavia, aveva ritenuto che non si trattasse di un errore, ma di un'omissione nell'esercizio di un diritto potestativo, e aveva escluso la possibilità di emendare la dichiarazione
Da qui il ricorso della contribuente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo errata la pronuncia della CTR.
Nella propria disamina, la Cassazione ha confermato l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione.
Ebbene, nel caso in esame, la mancata fruizione immediata del beneficio fiscale non era dovuta a una scelta discrezionale della società, ma a un'incertezza interpretativa sulla possibilità di cumulare la tariffa incentivante del "conto energia" (già usufruita) con la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dalla Tremonti Ambientale.
L'incertezza interpretativa riguardante la cumulabilità dei benefici fiscali era stata risolta solo con l'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, che aveva chiarito la possibilità di cumulare la tariffa incentivante del "conto energia" con la detassazione degli investimenti ambientali. Anche la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2016, n. 58/E, si è espressa favorevolmente su questa cumulabilità, permettendo ai contribuenti di beneficiare dell'agevolazione.
Come confermato anche di recente dalla stessa giurisprudenza di legittimità:
Nel caso in esame, dunque, la società aveva diritto a presentare dichiarazione integrativa e, in assenza di ragioni ostative, l'amministrazione finanziaria doveva ammetterla a fruire dell'agevolazione tributaria prevista dalla Tremonti Ambientale.
Il fondamento di tale impostazione è che l'agevolazione può essere ottenuta tramite la variazione in diminuzione dell'imponibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato effettuato l'investimento, anche tramite dichiarazione integrativa. Non è necessaria un'istanza all'amministrazione finanziaria, poiché non si tratta di una manifestazione di volontà, come confermato dalla Cassazione.
La decisione della CTR, ciò posto, non risultava corretta: pur richiamando la disciplina e i principi sopra esposti, aveva concluso che la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente fosse tardiva.
Tuttavia, tale dichiarazione includeva i risultati della riliquidazione delle dichiarazioni degli anni precedenti (2011 e 2012), in cui era stato realizzato l'investimento in un impianto fotovoltaico, come previsto dalla circolare 31E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
La pronuncia impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria. Quest'ultima dovrà riesaminare il caso, in diversa composizione, attenendosi ai principi di diritto affermati, verificando la concreta fruibilità del beneficio della detassazione e regolando le spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
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