Aggiornati i minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

Pubblicato il 31 marzo 2011 Con la circolare n. 21/2011, l’Inail comunica i nuovi valori di riferimento da assumere come imponibile per il calcolo dell’onere assicurativo.

La rivalutazione del premio è consequenziale alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo determinata dall’ISTAT, che per il 2011 è cresciuta dell’1,6%.

La circolare indica i minimi di retribuzione giornaliera da applicare, distinti per settore e tipologie di premio.

Si parte con il ricordare che i due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. La retribuzione minima imponibile così individuata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera. L’adeguamento, come detto, deve avvenire annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.

I limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l’anno 2011 sono stati adeguati, se inferiori, a 44,95 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2011, pari ad 468,35 euro mensili).
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