Aggravante di associazione mafiosa, contestabile anche per "colpa"

Pubblicato il 18 giugno 2015

In tema di reati tributari, per la configurabilità dell'aggravante del c.d. metodo mafioso ex art. 7 D.L. 152/1991 (convertito in L. 203/1991), non è necessario il dolo, ma è sufficiente che il reo abbia agito "colposamente" al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 25353 depositata il 17 giugno 2015, nel respingere il ricorso avverso un'ordinanza di rigetto del riesame di un sequestro preventivo, disposto a carico della ditta individuale e dei beni aziendali del ricorrente.

Quest'ultimo infatti, quale titolare di una stazione di servizio, era stato processato per aver (ex art. 8 D.Lgs, 74/2000 e art. 6 D.L. 152/1991) - al fine di consentire ad alcune società l'evasione delle imposte dirette e dell'Iva - emesso fatture afferenti ad inesistenti operazioni di vendita di carburante.

Tra le altre censure, lamentava l'imputato, il riconoscimento, a suo carico, della menzionata circostanza aggravante, sull'assunto che avesse commesso i reati contestati al fine di agevolare una determinata cosca mafiosa, di cui facevano parte le società a cui aveva favorito l'evasione fiscale.

Invero, a detta del ricorrente, il Tribunale del riesame, al fine della predetta aggravante, avrebbe dovuto individuare elementi univocamente dimostrativi della voluta strumentalità dell'azione delittuosa.

La Cassazione ha tuttavia chiarito, con la presente pronuncia, come l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 sia di natura oggettiva. La stessa può dunque configurarsi a carico del reo, anche se da questi conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Non sussiste infatti alcuna logica incompatibilità – ha precisato la Corte – tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa di base (art. 8 D.Lgs. 74/2000) e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale quale la circostanza in questione.  

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