Con l’ordinanza 17 settembre 2025, n. 25525, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sul tema del diritto dei lavoratori alla fruizione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo.
La vicenda trae origine dal ricorso di un gruppo di dipendenti del comparto sanità, in particolare degli infermieri turnisti, esclusi dal beneficio sulla base di un regolamento aziendale che lo riservava al solo personale non turnista.
Un gruppo di infermieri professionali turnisti aveva proposto ricorso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina, contestando l’applicazione del regolamento aziendale che limitava il diritto alla fruizione del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi al solo personale non turnista con rientro pomeridiano.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato le domande dei lavoratori. In sede di appello, la Corte territoriale ha invece accolto la pretesa, riconoscendo agli infermieri il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore, sulla base dell’art. 29 del CCNL comparto sanità 20 settembre 2001 e dell’art. 8 del D.Lgs. 66/2003.
Il principio affermato in appello è che l’impossibilità materiale di usufruire del servizio mensa, dovuta alla continuità della prestazione tipica dei turnisti, non fa venir meno il diritto al pasto, bensì lo converte nella forma sostitutiva del buono pasto.
L’ASP di Messina ha impugnato la decisione con due motivi di ricorso:
Secondo la ricorrente, la pausa per la consumazione del pasto dovrebbe essere riconosciuta solo a chi possa effettivamente interrompere la prestazione, e non a chi svolge turni continuativi.
Secondo l'Asp odierna ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nell'estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione lavorativa superi le 6 ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione lavorativa per effettuare una pausa.
Il Collegio avrebbe inoltre errato nel ritenere che il convincimento maturato fosse perfettamente in linea con i precedenti richiamati in quanto, in realtà, attinenti a fattispecie differenti in cui non esisteva un Regolamento Aziendale.
La Suprema Corte, con ordinanza 17 settembre 2025, n. 25525, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello.
Richiamando precedenti conformi (Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2024, n. 22478; Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 32113; Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2021, n. 5547), la Corte ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale volta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane dei dipendenti e a garantirne il benessere psico-fisico, è condizionata allo svolgimento di un orario giornaliero superiore alle sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno della prestazione, e comporta il diritto ad una pausa destinata alla consumazione del pasto, anche nella forma sostitutiva del ticket mensa”.
La Cassazione ha sottolineato che il collegamento tra diritto al pasto e intervallo di lavoro è previsto sia contrattualmente (art. 29 CCNL 2001) sia legislativamente (art. 8 D.Lgs. 66/2003). Di conseguenza, il regolamento aziendale non può comprimere tale diritto a svantaggio dei lavoratori turnisti.
In conclusione, la Cassazione, con l’ordinanza 17 settembre 2025, n. 25525, statuisce che:
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