Aiuti di Stato non registrati: come correggere gli errori nei modelli Redditi, IRAP e 770

Pubblicato il 06 giugno 2025

L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto della comunicazione da inviare ai beneficiari di aiuti di Stato e in regime "de minimis", per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, al fine di correggere dati errati o incoerenti.

L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, hanno riportato in modo inesatto o contraddittorio le informazioni sugli aiuti, impedendone così la corretta registrazione nei registri ufficiali.

Le modalità per correggere spontaneamente tali anomalie sono state disciplinate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 244832 del 5 giugno 2025.

Il documento individua anche come i contribuenti verranno informati delle anomalie rilevate. Sarà sufficiente rispondere alla comunicazione inviata al domicilio digitale dei beneficiari delle misure agevolative per sanare la propria posizione e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Quadro normativo

Il provvedimento n. 244832 del 5 giugno 2025 è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede espressamente che l’Agenzia delle Entrate individui, con apposito atto, le modalità attraverso cui mettere a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza gli elementi informativi relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti in regime “de minimis”. In particolare, il provvedimento disciplina le modalità operative con cui l’Agenzia rende accessibili, anche tramite strumenti informatici, le informazioni sulla mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti indicati nelle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2021.

Il contesto normativo si completa con l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115), che ha istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Questo strumento garantisce il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

La disciplina di funzionamento del Registro RNA è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Politiche Agricole. Il Regolamento prevede, tra l’altro, l’interoperabilità del RNA con i registri settoriali SIAN e SIPA, utilizzati per gli aiuti concessi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate è competente alla gestione degli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici”, come stabilito dall’articolo 10 del suddetto Regolamento. Tali aiuti sono registrati nei registri ufficiali sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” e si considerano concessi nell’esercizio finanziario successivo alla presentazione della dichiarazione. La registrazione avviene in modo massivo e non preventivo, e gli obblighi di consultazione e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia in una fase successiva alla fruizione del beneficio.

Contenuto e finalità delle comunicazioni inviate ai contribuenti

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti interessati contengono tutte le informazioni necessarie per segnalare l’esito negativo del processo di registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri ufficiali RNA, SIAN e SIPA, relativamente alle dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2021. Il mancato inserimento negli archivi dipende dall’aver indicato nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni dati inesatti, incompleti o non coerenti con le disposizioni normative che regolano le agevolazioni.

NOTA BENE: Lo scopo di tali comunicazioni è quello di favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mettendolo in condizione di correggere gli errori rilevati e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso.

Le comunicazioni contengono, in particolare, i seguenti elementi:

In sintesi, la comunicazione rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare in autonomia le incongruenze riscontrate, evitando contestazioni più gravi e favorendo un rapporto collaborativo e trasparente con l’Amministrazione finanziaria.

Modalità di trasmissione e accesso alle comunicazioni

L’Agenzia delle Entrate trasmette ai contribuenti interessati una comunicazione ufficiale contenente tutte le informazioni necessarie per comprendere le anomalie riscontrate nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali relative al 2021. Questa comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente, ovvero l’indirizzo elettronico comunicato.

Oltre all’invio diretto, la medesima comunicazione – unitamente ai relativi dettagli informativi – è resa disponibile anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del cosiddetto “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”. Qui il contribuente può accedere in autonomia per consultare tutti gli elementi che descrivono l’anomalia e le istruzioni per la sua regolarizzazione.

Il contribuente ha inoltre la possibilità, anche tramite un intermediario abilitato, di richiedere chiarimenti o segnalare eventuali errori nelle informazioni trasmesse dall’Amministrazione, fornendo elementi, fatti o circostanze non conosciuti dall’Agenzia. Le modalità operative per inoltrare tali segnalazioni sono indicate direttamente nella comunicazione ricevuta.

In questo modo, l’Agenzia garantisce trasparenza, accessibilità e un canale diretto per la collaborazione con i contribuenti, favorendo la correzione spontanea delle irregolarità.

Modalità di risposta del contribuente: chiarimenti o regolarizzazione

A seguito della ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha due strade per intervenire in modo tempestivo e collaborativo rispetto alle anomalie riscontrate:

1. Fornire chiarimenti o elementi non conosciuti dall’Agenzia
Il contribuente può, anche tramite un intermediario abilitato, richiedere informazioni oppure segnalare eventuali errori o inesattezze contenute nella comunicazione ricevuta. Inoltre, può trasmettere elementi, fatti o circostanze non conosciuti dall’Amministrazione che possano giustificare la mancata registrazione dell’aiuto. Le modalità operative per effettuare tali segnalazioni sono dettagliate nella comunicazione stessa e permettono di rappresentare il proprio caso specifico senza necessariamente correggere formalmente la dichiarazione.

2. Correggere l’anomalia mediante dichiarazione integrativa
In alternativa, o quando l’errore risulti accertato, il contribuente può sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa. Questa opzione si applica in diverse situazioni, a seconda del tipo di anomalia rilevata:

In tutte queste ipotesi, la presentazione della dichiarazione integrativa comporta l’applicazione di sanzioni per le violazioni riscontrate. Tuttavia, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo la versione in vigore prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Questo consente di sanare spontaneamente l’irregolarità con un costo sanzionatorio contenuto, promuovendo un comportamento collaborativo e trasparente.

Registrazione dell’aiuto dopo la regolarizzazione

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa corretta, l’Agenzia delle Entrate procede alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri competenti – RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura). Tale registrazione non avviene in via immediata, ma viene effettuata nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione integrativa.

Questo differimento temporale è coerente con la natura degli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici”, la cui registrazione avviene in modalità massiva e posticipata rispetto alla fruizione. La regolarizzazione consente così di ripristinare la piena tracciabilità dell’aiuto e garantire l’allineamento con gli obblighi di trasparenza, pubblicità e cumulo previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

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