Aiuto ai commercianti che colpiti dalla crisi terminano anzitempo la loro attività

Pubblicato il 12 marzo 2010

Il collegato lavoro conferma i termini e le modalità per presentare la domanda per ricevere lo speciale indennizzo introdotto dal decreto legislativo n. 207/96, che è stato più volte prorogato.

Si tratta di un assegno mensile, di entità pari alla pensione minima dell’Inps, che viene riconosciuto ai piccoli commercianti al dettaglio, bar e ristoranti e agli agenti di commercio che hanno chiuso la loro attività prima del termine, perché colpiti dalla crisi. Gli interessati devono chiudere la loro attività entro il 31 dicembre 2011 e devono aver raggiunto un’età minima di 62 anni se uomini e 57 anni se donne. Inoltre, questi devono aver maturato almeno 5 anni di iscrizione nella gestione commercianti dell’Inps e aver riconsegnato la licenza. Se sono agenti di commercio, invece, è sufficiente la loro cancellazione dall’albo.

Il trattamento minimo che viene erogato si protrarrà fino al momento in cui si inizia a percepire la pensione di vecchiaia. La richiesta di indennizzo si potrà presentare all’Inps fino al 31 gennaio 2012, completa di tutta la documentazione che attesti la definitiva cessazione dell’attività e la riconsegna delle autorizzazioni all’esercizio commerciale. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo. Perciò, chi riprende a lavorare deve darne comunicazione all’Inps entro 30 giorni e si vedrà revocato l’aiuto.

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