Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance
Pubblicato il 10 ottobre 2025
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Con il provvedimento prot. 369141 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 9 ottobre 2025, prende avvio la nuova fase di verifica collaborativa (compliance) riguardante le dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2023.
A distanza di poco più di dodici mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni annuali, l’Amministrazione finanziaria ha iniziato a inviare ai titolari di partita IVA, tramite il domicilio digitale e il Cassetto fiscale, delle comunicazioni contenenti segnalazioni di possibili irregolarità.
Le anomalie individuate derivano dal confronto automatizzato tra i dati dichiarati dai contribuenti e quelli in possesso dell’Agenzia, ottenuti attraverso le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di Interscambio, nonché dalle informazioni risultanti direttamente dalle dichiarazioni IVA presentate.
Campagna di compliance per le dichiarazioni IVA 2023
L’articolo 1, comma 636, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito provvedimento, definisca le modalità operative per mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni e i dati previsti dai commi 634 e 635 dello stesso articolo.
Con l’atto agenziale 369141/2025 vengono quindi specificati i criteri e le procedure attraverso cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono accedere, anche mediante strumenti digitali, alle informazioni risultanti dal confronto tra:
- i dati delle operazioni soggette a IVA comunicate per via telematica secondo il decreto legislativo n. 127 del 2015 e la legge n. 244 del 2007 (articolo 1, commi 209–214);
- le informazioni contenute nella dichiarazione annuale IVA, dalle quali emergono eventuali difformità o incongruenze.
L’obiettivo è promuovere l’adempimento spontaneo, fornendo al contribuente un quadro chiaro delle eventuali anomalie riscontrate.
Dati analizzati
Le informazioni messe a disposizione provengono da tre principali fonti di dati fiscali.
- Fatture elettroniche
Si tratta dei dati contenuti nei documenti elettronici emessi per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sono inclusi anche i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 1, commi 209–214).
Questi dati sono trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SdI) ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 2015.
- Corrispettivi giornalieri
Informazioni memorizzate e trasmesse all’Agenzia attraverso i registratori telematici (RT), secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 127/2015.
Tali dati riguardano le operazioni di vendita al dettaglio o assimilate, registrate in tempo reale dagli esercenti.
- Dichiarazione annuale IVA
I dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2023, che vengono confrontati con quelli sopra descritti per individuare eventuali scostamenti o incongruenze.
Contenuto delle comunicazioni inviate ai contribuenti
Le comunicazioni trasmesse ai soggetti interessati contengono una serie di informazioni strutturate, finalizzate a consentire una verifica puntuale. Tra esse si trovano:
- il codice atto, necessario per eventuali interlocuzioni successive con l’Amministrazione finanziaria;
- il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente, suddiviso per natura (operazioni imponibili, operazioni con applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge);
- le istruzioni operative su come richiedere chiarimenti o segnalare eventuali elementi non noti all’Agenzia che possano giustificare la presunta anomalia;
- le procedure di regolarizzazione degli errori o omissioni riscontrati, con la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs. 472/1997).
Finalità delle informazioni rese disponibili
La trasmissione di questi dati non ha finalità accertative immediate, ma mira a:
- favorire la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente;
- consentire la correzione volontaria di errori materiali o formali nelle dichiarazioni IVA;
- ridurre l’insorgenza di contenziosi, permettendo ai soggetti interessati di intervenire prima di eventuali controlli o accertamenti.
Il contribuente, dunque, può utilizzare le informazioni ricevute per verificare la coerenza tra i dati comunicati e quelli effettivamente dichiarati, fornendo eventuali giustificazioni o procedendo alla regolarizzazione spontanea.
Accesso alle anomalie riscontrate
L’Agenzia delle Entrate adotta un sistema strutturato e digitale per garantire ai contribuenti un accesso semplice, sicuro e trasparente alle informazioni relative alle anomalie riscontrate tra i dati dichiarati e quelli presenti nelle proprie banche dati.
Le modalità operative si articolano in due livelli principali: la trasmissione diretta della comunicazione e la consultazione online dei dati di dettaglio.
Invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente
L’Agenzia trasmette una comunicazione personalizzata ai contribuenti interessati, indirizzata al loro domicilio digitale (ossia la casella PEC) registrato presso l’indice nazionale degli indirizzi digitali.
Consultazione online tramite i servizi telematici dell’Agenzia
Parallelamente all’invio della comunicazione, il contribuente può accedere alle stesse informazioni, in formato dettagliato, all’interno dell’area riservata dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ossia:
- il Cassetto fiscale,
- la piattaforma Fatture e Corrispettivi.
All’interno di questi spazi digitali, il contribuente può visualizzare una serie di dati strutturati che illustrano con precisione la natura e l’entità delle anomalie riscontrate. Ad esempio:
- l’ammontare complessivo delle operazioni che non risultano riportate nella dichiarazione IVA;
- l’elenco dei clienti e fornitori coinvolti, con i rispettivi codici fiscali e valori economici delle transazioni;
- il totale dei corrispettivi giornalieri registrati, suddiviso per canale di trasmissione (registratori telematici, documenti commerciali online o distributori di carburante).
Richiesta di informazioni o segnalazioni di elementi non conosciuti
Una volta ricevuta la comunicazione di anomalia, il contribuente ha la possibilità di interagire direttamente con l’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti, fornire spiegazioni o segnalare eventuali dati non correttamente rilevati dal sistema.
L’obiettivo è consentire al soggetto passivo IVA di chiarire la propria posizione prima che vengano avviate attività di controllo o accertamento formale, in un’ottica di collaborazione e trasparenza.
Il contribuente può utilizzare diversi canali per comunicare con l’Agenzia delle Entrate, tutti indicati nella comunicazione ricevuta al domicilio digitale.
In particolare, è possibile:
- accedere all’area riservata del portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate tramite le piattaforme Cassetto fiscale e Fatture e Corrispettivi, dove sono presenti i dettagli delle anomalie riscontrate e un sistema guidato per l’invio delle segnalazioni;
- utilizzare il canale telematico dedicato, messo a disposizione per l’inoltro di richieste di chiarimento o di documentazione integrativa;
- contattare l’Agenzia tramite i consueti canali di assistenza, come il servizio di assistenza via web, il numero verde o gli sportelli territoriali, se previsto dalla comunicazione stessa.
Presentazione delle segnalazioni e dei chiarimenti
Il contribuente può presentare le proprie osservazioni personalmente oppure tramite un intermediario abilitato (ad esempio un commercialista o un consulente fiscale).
La segnalazione può contenere:
- informazioni aggiuntive non conosciute dall’Agenzia (ad esempio correzioni di registrazioni, note di credito o fatture emesse in periodi successivi ma riferite all’anno oggetto di verifica);
- documentazione di supporto (estratti contabili, registri IVA, corrispondenza commerciale, ecc.) che consenta di giustificare la presunta anomalia;
- richieste di approfondimento nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati comunicati non siano chiari o completi.
Le informazioni inviate vengono analizzate dagli uffici competenti, che possono successivamente fornire riscontro o aggiornare i dati presenti nel sistema, qualora le spiegazioni fornite risultino fondate.
Ruolo degli intermediari fiscali
Gli intermediari autorizzati rivestono un ruolo fondamentale in questa procedura, in quanto possono:
- accedere ai dati delle comunicazioni per conto dei propri assistiti;
- inviare segnalazioni o richieste di chiarimento tramite i canali riservati agli operatori professionali;
- assistere il contribuente nell’eventuale ravvedimento operoso, predisponendo la dichiarazione integrativa e calcolando le sanzioni ridotte.
Grazie a questa collaborazione strutturata, il contribuente può intervenire tempestivamente, fornendo le spiegazioni necessarie e mantenendo un comportamento fiscalmente corretto, senza attendere l’avvio di procedure di accertamento.
Regolarizzazione
Attraverso la comunicazione ricevuta, il contribuente è informato delle discrepanze rilevate tra i dati dichiarati e quelli presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. In presenza di tali differenze, il soggetto passivo IVA può intervenire autonomamente per sanare la propria posizione, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso rappresenta il principale strumento per la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie. Consente al contribuente di rimediare agli errori o alle omissioni commesse, effettuando il pagamento:
- dell’imposta dovuta o della maggiore imposta risultante dalla rettifica;
- degli interessi legali maturati;
- della sanzione ridotta, determinata in misura proporzionale al tempo trascorso dalla violazione.
Le riduzioni applicabili alle sanzioni sono tanto più significative quanto più tempestiva è la regolarizzazione: prima si interviene, minore sarà l’importo sanzionatorio da versare.
Quando è possibile avvalersi del ravvedimento operoso
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso:
- indipendentemente dall’esito della comunicazione di anomalia, anche se la violazione non è ancora stata formalmente contestata;
- anche in presenza di controlli in corso, purché non sia già stato notificato un atto formale di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni o altra comunicazione di irregolarità (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972).
Ciò significa che il contribuente conserva la possibilità di sanare spontaneamente la violazione fino al momento in cui riceve un atto impositivo o sanzionatorio formale.
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