Al rimborso dell’Iva si applica la prescrizione decennale

Pubblicato il 19 aprile 2009 Per il credito Iva vale la prescrizione decennale che decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. E’ quanto chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 28024 del 25 novembre 2008. La scadenza del termine biennale non si applica all’Iva in quanto “il credito del contribuente per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l’amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi”. Pertanto, il rimborso non è esigibile prima che siano trascorsi due anni e tre mesi. Il diritto sussiste anche in caso di accertamento che evidenzi l’omessa dichiarazione: in tale ipotesi il credito indicato nella prima dichiarazione utile non va perduto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto flussi migratori: conversione in legge in GU. Le novità in vigore

02/12/2025

Ex ILVA: indennizzi, fondi e CIGS

02/12/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: come chiederlo. Guida alla procedura

02/12/2025

Superbonus e crediti falsi: alle Sezioni Unite la qualificazione del reato

02/12/2025

Obbligazioni one coupon: perché il disallineamento degli interessi non è abuso del diritto?

02/12/2025

Nuove richieste di IGP per prodotti artigianali e industriali

02/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy