Si ricorda che dal 1º al 31 agosto è sospeso di diritto il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, decorso che riprenderà dalla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, nel calcolo dei termini processuali, non vanno considerati i giorni compresi in detto arco temporale.
Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Per quanto riguarda le cause che, in abito civile, non sono soggette alla suddetta sospensione feriale dei termini, il legislatore fa riferimento a procedimenti relativi a:
In ambito penale, si rammenta che la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei processi concernenti:
In materia amministrativa, niente sospensione dei termini procedurali per i procedimenti volti alla sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
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