Alcun obbligo di assumere disabili per l’azienda in mobilità

Pubblicato il 18 maggio 2011 Nel respingere il ricorso di una lavoratrice disabile, la Corte di Cassazione – sentenza n. 10731, depositata il 16 maggio 2011 dalla Sezione lavoro - ha precisato che un’azienda che ha avviato la procedura di mobilità non può ottemperare agli obblighi di assunzione previsti dalla legge per tali lavoratori. Ovvero: l’onere di assorbimento del disabile non può essere rispettato durante il periodo di sospensione dell'obbligo di assunzione da riconoscere all'azienda che ha avviato da poco la procedura di mobilità e, di conseguenza, rimane sospeso fino a quando permane il diritto all'assunzione del lavoratore espulso dal ciclo produttivo.

Tale periodo – oggi ridotto a sei mesi dall'articolo 6 del Dlgs n. 297/02, mentre in precedenza era di un anno, in base alla legge 264/49 – secondo i Supremi giudici inizia a decorrere dall’ultimo licenziamento e dura finché non vengono reintegrati al lavoro i dipendenti colpiti dalla misura anticrisi.
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