Alimentari industria Conflavoro. Rinnovo

Pubblicato il 25 luglio 2025

Il 4 luglio 2025 Conflavoro pmi, Fesica e Confsal hanno rinnovato il Ccnl Alimentari industria in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028 (vai al testo del Ccnl).

Minimi retributivi

Definiti i nuovi minimi retributivi. In "Raccolta CCNL" il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Elemento economico di garanzia

Definiti gli importi erogati, a titolo di elemento economico di garanzia, dalle imprese del settore alimentare in assenza di contrattazione di 2° livello o dell'accordo aziendale economico (Premio di produzione). Tali importi sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il t.f.r.

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR)

A tutti i lavoratori inquadrati nel settore alimentare viene corrisposto il seguente incremento aggiuntivo della retribuzione. Gli importi, riparametrati in caso di part time, non sono assorbibili e costituisco un elemto aggiuntivo della retribuzione che incide solo su 13°, 14° e t.f.r. e resterà acquisito a tale titolo per il futuro della retribuzione.

Livello Dall'1/7/2025 Dall'1/9/2027
Quadri 151,15 169,60
1 141,00 159,50
2 131,40 147,50
3 108,40 121,70
4 95,30 106,90
5 85,45 95,90
6 78,85 88,50
7 72,30 81,10
8 65,70 73,80
Prima categoria 108,40 121,70
Seconda categoria 85,45 95,90

Indennità

Indennità di vacanza contrattuale

Prevista, in caso di ritardo nel rinnovo contrattuale, la corresponsione ai lavoratori di un'indennità retributiva provvisoria c.d. "indennità di vacanza contrattuale", che entrerà in vigore 6 mesi dopo la data di decorrenza dell'ultima tabella retributiva.

L'importo di detta indennità viene determinata, per ciascun livello di inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell'anno precedente.
L'indennità viene riassorbita da incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.

Indennità di cassa e maneggio denaro

Elevata al 6% della paga base nazionale conglobata l'indennità di cassa e di maneggio di denaro riconosciuta al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa.

Premio di risultato

Le Parti specificano che affinchè l'accordo negoziale sul premio di risultato sia valido e possa essere detassato e decontribuito, dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del lavoro.

Scatti di anzianità

Al lavoratore è riconosciuto il diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento di ammontare pari al 2% della relativa retribuzione tabellare. Gli scatti maturano con cadenza triennale per un massimo di 5 scatti.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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