L'INPS, con la circolare n. 46 del 20 febbraio 2025, comunica le aliquote contributive dovute dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) per l’anno 2025.
Le aliquote contributive per le aziende agricole sono disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. In base all’articolo 3, comma 1, del suddetto decreto, le aliquote contributive destinate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) subiscono un incremento annuale di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge un incremento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2025, l’aliquota contributiva per le aziende agricole è fissata nella misura complessiva del 30,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Le aziende singole o associate che operano nella trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e nella lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto, già nel 2011, l’aliquota contributiva del 32%, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un ulteriore incremento di 0,30 punti percentuali secondo la legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva per queste aziende è confermata nella misura del 32,30%, con 8,84% a carico del lavoratore.
A partire dal 1° gennaio 2022, a seguito della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 221, legge 30 dicembre 2021, n. 234), la tutela della NASpI è stata estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), apprendisti e soci lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci (legge 15 giugno 1984, n. 240).
Dal 1° gennaio 2022, quindi, fa presente l'INPS con la circolare n. 46 del 20 febbraio 2025, le suddette imprese cooperative e i loro consorzi:
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano specifici minimali ai fini contributivi.
Il calcolo della retribuzione minima oraria per l’anno 2025 è il seguente: € 57,32 × 6/39 = € 8,82.
Le aliquote INAIL rimangono inalterate e i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro restano fissati nelle seguenti misure:
Ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 24 settembre 2024, la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stabilita nella misura del 14,80% per le aziende agricole individuate dall’INAIL.
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo restano invariate rispetto agli anni precedenti, secondo l’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Le misure applicate per il 2025 sono le seguenti:
Territori |
Misura agevolazione |
Aliquota applicata |
Non svantaggiati |
- |
100% |
Particolarmente svantaggiati (ex montani) |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
Tali agevolazioni non si applicano al contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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