All'acquirente solo i debiti, in contabilità, riferiti al ramo trasferito

Pubblicato il 01 luglio 2015

Nell'ambito dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l'articolo 2560 comma 2 del Codice civile si realizza solo ritenendo che il soggetto acquirente risponda dei debiti che, dalle scritture contabili, risultano riferiti alla parte di azienda a lui trasferita.

Egli, per contro, non risponde dei debiti che dalle scritture contabili non risultano relativi alla parte d'azienda da lui acquistata e nemmeno, pro quota, per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.

In definitiva, in applicazione dell'articolo 2560 del Codice civile, l'acquirente del ramo d'azienda dovrà rispondere solo dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 13319 depositata il 30 giugno 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy