Allargata l’area di non applicazione degli studi di settore

Pubblicato il 05 aprile 2011 Oltre ai provvedimenti che approvano gli studi di settore revisionati, relativi ad alcune specifiche attività economiche (commercio, manifattura, servizi, professioni), sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 16 marzo 2011, che aggiorna la territorialità di applicazione degli studi di settore.

Relativamente alla territorialità, sono elencati alcuni specifici indicatori in base ai quali si possono differenziare le modalità applicative degli studi di settore, al fine di tener conto del luogo effettivo in cui viene svolta l’attività economica. Le nuove regole sono applicabili dal periodo d’imposta 2010 e tengono conto di alcuni elementi specifici come i livelli dei canoni di locazione degli immobili e la vicinanza di factory outlet.

Si è poi voluto modificare il Dm 11 febbraio 2008, in tema di semplificazioni per le annotazioni separate, specificando che i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati come parametro per avviare l’azione di accertamento nei confronti di coop e di soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Verso questi contribuenti, i risultati degli studi possono essere utilizzati solo per individuare le posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le normali metodologie. Il quadro risulta così completo dopo che erano già stati ricompresi nella non applicazione dagli studi i consorzi di garanzia collettiva fidi e le attività di Bancoposta.
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