Alle Camere di commercio le istruzioni per gli agenti e rappresentanti inadempienti

Pubblicato il 12 ottobre 2013 Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3662 del 10 ottobre 2013, detta le istruzioni alle Camere di commercio al fine di consentire a quest’ultime di uniformare il loro comportamento nei confronti di tutte quelle imprese che non hanno rispettato il termine perentorio del 30 settembre per aggiornare la loro posizione al Registro Imprese.

Si ricorda che il termine indicato è stato previsto da quattro decreti ministeriali del 26 ottobre 2011, che avevano imposto alle agenzie di commercio e di mediazione esistenti al 12 maggio 2012 di rispettarlo per aggiornare la loro posizione, dopo la soppressione dei rispettivi ruoli.

Dato l’elevato numero di inadempienti, oltre che di ritardatari, e visto che la soluzione prospettata dalla normativa era quella di imporre alle Camere di commercio di bloccare la continuazione dell’attività per chi non avesse rispettato i termini indicati, con evidenti ripercussioni per gli operatori economici già gravati da una pensante situazione congiunturale, il Ministero è intervenuto nuovamente sull’argomento.

Agli agenti di commercio e di mediazione che operano sia in forma individuale che societaria, che non hanno aggiornato la loro posizione al Registro delle imprese, pur risultando in attività al 12 maggio 2012, viene concesso un periodo di tempo supplementare (non inferiore a 30 giorni) per completare l’adempimento.

Gli inadempienti/ritardatari potranno così fino al 30 ottobre 2013 regolarizzare la loro posizione pagando una sanzione di 10 euro per ogni legale rappresentate; la sanzione sale a 51,30 euro se la regolarizzazione avviene in data successiva.

Per chi non adempie entro il termine indicato, si procederà con il divieto di prosecuzione dell’attività. Nel caso si accertasse che l’impresa continui ad esercitare nonostante il divieto impostole, scatteranno ulteriori sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività.
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