Alle coppie omosessuali che stringono un Pacs gli stessi congedi spettanti a quelle sposate

Pubblicato il 13 dicembre 2013 La Corte di giustizia Ue, con sentenza pronunciata il 12 dicembre 2013 relativamente alla causa C-267/2012, ha evidenziato come l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo – nella specie una disposizione del Contratto collettivo nazionale del Crédit agricole francese – ai sensi della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi; secondo i giudici europei, in particolare, “alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio”.

Così, la circostanza che il Pacs non sia riservato alle coppie omosessuali è inconferente non cambiando la natura della discriminazione nei confronti di tali coppie "le quali, a differenza delle coppie eterosessuali, alla data dei fatti controversi nel procedimento principale non potevano contrarre legalmente matrimonio".

Ed infatti, “una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori, e non esplicitamente sul loro orientamento sessuale, è pur sempre una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omossessuali sono impossibilitati ad soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati”.
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