All’erogazione ASpI in unica soluzione manca solo la circolare Inps

Pubblicato il 11 giugno 2013 È stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 133 dell'8 giugno 2013, il decreto 29 marzo 2013 a firma del ministero del Lavoro.

Reca - ex articolo 2, comma 19, della legge 92/2012 - la possibilità del lavoratore, che abbia perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiario dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, di chiedere la liquidazione in unica soluzione dell'importo del trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, di avviare un’attività in forma di auto impresa o micro impresa, o di associarsi in cooperativa.

Il tetto massimo complessivo è fissato in di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

La domanda per l’accesso dovrà essere inviata telematicamente all’Inps, ente erogatore, entro i termini di fruizione della prestazione e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Dovrà indicare la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare.

L'attribuzione di un numero di protocollo informatico decreterà l'ordine cronologico di accesso ai benefici nei limiti delle risorse stanziate.

Si attende una circolare Inps sulle modalità della richiesta.

L'indennità anticipata dovrà essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata.
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