Amianto, INL: notifiche e piani demolizione alle ASL

Pubblicato il 18 settembre 2025

L’unico organo legittimato a ricevere le notifiche e i piani di demolizione inerenti all’amianto (artt.  250 e 256 del D. Lgs. n. 81/2008) è, ad oggi, l’ASL. È quanto ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 7269 del 3 settembre 2025, ponendo momentaneamente fine ad una situazione di incertezza normativa creatasi con l’entrata in vigore della legge n. 215/2021.

La questione è stata recentemente oggetto di attenzione in sede parlamentare. In particolare, con l’interrogazione n. 5-04093 presentata dall’on. Walter Rizzetto (FdI) in data 13 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali era stato invitato a chiarire quale fosse l’organo competente per territorio a ricevere tali comunicazioni, a fronte delle incertezze generate dall’estensione dei poteri ispettivi dell’INL.

La risposta del Dicastero, resa il 2 luglio 2025, ha evidenziato come, in attesa della definizione di criteri condivisi nell’ambito del tavolo tecnico INL – Coordinamento Regioni, la competenza resti attribuita alle ASL.

Il successivo intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro contenuto con la nota n. 7269 del 3 settembre 2025, conferma tale posizione.

Obblighi di notifica e piano di lavoro in materia di amianto

Gli articoli 250 e 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza sul lavoro) prevedono che le imprese debbano predisporre e trasmettere notifiche e piani di lavoro relativi alle attività connesse all’amianto.

Notifica preventiva

Prima dell’avvio dei lavori che possono determinare esposizione ad amianto, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente.

La notifica può essere inoltrata anche in via telematica, con possibilità di utilizzo degli organismi paritetici o delle associazioni sindacali dei datori di lavoro come intermediari.

Qualora intervengano modifiche sostanziali delle condizioni operative tali da aumentare significativamente il rischio di esposizione alle fibre di amianto, il datore di lavoro deve procedere a una nuova notifica.

Predisposizione del piano di lavoro

L’art. 256 prevede poi che il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o rimozione di amianto o materiali che lo contengono, debba predisporre un piano di lavoro dettagliato, da inviare all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività.

Il piano deve contenere le misure necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno. In particolare, il documento deve includere informazioni su:

a) modalità di rimozione dell’amianto, con l’obbligo di procedere prima di eventuali demolizioni, salvo che tale operazione comporti rischi superiori;
b) dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori;
c) verifica, a fine lavori, dell’assenza di rischi residui da esposizione ad amianto;
d) misure di protezione e procedure di decontaminazione per il personale;
e) misure di protezione dei terzi, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
f) applicazione delle misure di cui all’art. 255 in caso di superamento dei valori limite (art. 254), adattate al contesto specifico;
g) natura, data di inizio e durata presunta dei lavori;
h) luogo di esecuzione delle opere;
i) tecniche operative utilizzate per la rimozione;
l) caratteristiche di attrezzature e dispositivi per attuare le misure di protezione e smaltimento.

L’organo di vigilanza, entro 30 giorni dalla ricezione, può richiedere integrazioni, modifiche o impartire prescrizioni operative. Trascorso tale termine senza osservazioni, il datore di lavoro è autorizzato ad avviare i lavori.

Nei casi di urgenza, l’obbligo di preavviso di 30 giorni viene meno, fermo restando che il datore di lavoro deve comunque comunicare la data e l’orario di inizio delle attività.

L’invio del piano di lavoro sostituisce la notifica di cui all’art. 250.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori interessati o i loro rappresentanti possano accedere alla documentazione contenuta nel piano di lavoro (art. 256, comma 7).

Organo di vigilanza competente: ASL o INL?

La prassi consolidata ha da sempre identificato nelle ASL/ATS l’organo di vigilanza competente, conformemente alla normativa di sistema (DPR 616/1977, Legge 833/1978 e accordi Stato-Regioni), che attribuisce alle Aziende sanitarie locali funzioni di tutela della salute pubblica e vigilanza tecnica in materia di igiene e sicurezza.

Con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha esteso all’INL i poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza, sono sorte incertezze in sede applicativa.

Come evidenziato nell’interrogazione parlamentare n. 5-04093, alcune articolazioni territoriali dell’INL hanno iniziato a rivendicare competenze anche in fase preventiva, imponendo alle imprese l’invio dei piani di lavoro direttamente all’Ispettorato, in aggiunta alla ASL. Questa situazione ha determinato la creazione di un “doppio canale” di comunicazione, con rischi di sovrapposizione di competenze, disomogeneità territoriale e conseguenti criticità per le imprese.

Al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, è stato costituito un tavolo tecnico, INL – Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2022 n. 142. Tale Accordo stabilisce regole per il coordinamento tra regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva, con particolare attenzione alla programmazione, alla condivisione di circolari operative e alla formazione del personale, quest’ultima appositamente erogata dal Ministero della salute a beneficio dei profili ispettivi del personale ASL e INL,

In particolar modo, l’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle “competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021”  Nelle more di tali criteri, l’Accordo conferma pertanto la competenza delle ASL al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni.

Attingendo l’informazione dalla risposta all’interrogazione n. 5-04093, è stata avviata un’interlocuzione tra INL e Coordinamento tecnico delle regioni con l’obiettivo di concordare una procedura che fornisca indicazioni operative per le attività di vigilanza e controllo, definisca regole comuni per evitare eventuali sovrapposizioni tra organi di vigilanza e disciplini l’accesso da parte dell’INL alle notifiche amianto e ai piani di demolizione.

Chiarimenti dell’INL

Con la nota n. 7269 del 3 settembre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che, ad oggi, le notifiche e i piani di lavoro ai sensi degli artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere trasmessi esclusivamente alla ASL.

Prospettive future e recepimento della Direttiva UE 2023/2668

A conclusione va evidenziato un dato importante: il prossimo recepimento della Direttiva UE 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, che apporterà modifiche al Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 21 dicembre 2025 (21 dicembre 2029 per alcune specifiche disposizioni).

Il nuovo assetto normativo consentirà di chiarire definitivamente l’individuazione dell’organo competente per la ricezione delle notifiche e dei piani di lavoro, armonizzando la disciplina nazionale con quella europea e superando le attuali incertezze interpretative.

 

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