Amministratore con poteri ispettivi sulla sicurezza degli edifici

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Le norme approvate nei giorni scorsi dal Senato in materia di riforma condominiale introducono, tra l'altro, la codificazione del principio per cui il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento sempre che il distacco non comporti notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi si stacca dovrà contribuire alle sole spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto.

Per quel che concerne la sicurezza degli edifici, l'articolo 1122-bis Codice civile prevede l'obbligo per i singoli condomini di avere in casa propri impianti sicuri; ne consegue una sorta di potere ispettivo per l'amministratore di condominio che potrà, oltre che accedere nelle parti comuni dell'edificio, richiedere l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o all'inquilino.
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