Amministratore di condominio. Diligenza del buon padre di famiglia

Pubblicato il 06 novembre 2017

L’amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti al condominio, una rappresentanza volontaria – in assenza di un ente giuridico con rappresentanza organica – di talché i suoi poteri sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, ex art. 1131 c.c. sia dal regolamento di condominio sia dall’assemblea condominiale. Nell’esercizio delle sue funzioni, assumendo pertanto la veste di mandatario, è gravato dall’obbligo di eseguire il mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1710 c.c.

Sulla scorta di detto criterio, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile – respingendo il ricorso di un condominio - ha confermato la decisione di merito, che ha ritenuto indenne da responsabilità l’ex amministratore (cui era stato chiesto il risarcimento), per i danni dipesi dalla mancata copertura assicurativa in relazione ad un incendio nel tetto dell’edificio.

Condomini morosi. Diligente l’amministratore che li mette in mora

La Corte d’appello aveva accertato che il mancato pagamento dei premi assicurativi era dipeso dalla mancanza di fondi nelle casse condominiali, dovuto alla morosità di alcuni condomini. Ebbene, a fronte di ciò, era stato altresì provato come l’ex amministratore si fosse più volte attivato sollecitando per iscritto i condomini morosi al versamento delle quote condominiali. E ciò bastava – secondo i giudici territoriali - a ritenere la sua condotta improntata a diligenza, avendo egli la sola facoltà (e non l’obbligo) di ricorrere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi di detti condomini.

Dello stesso parere la Corte Suprema – con ordinanza n. 24920 del 20 ottobre 2017 - secondo cui, avendo l’amministratore solo la facoltà di agire in via monitoria, non merita accoglimento la censura del condominio ricorrente, laddove tendente ad evidenziare una violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’amministratore medesimo, che al contrario, si era comunque attivato nella raccolta dei fondi (avendo messo in mora gli inadempienti) nel rispetto dei criteri di diligenza richiesta al mandatario. Una valutazione tuttavia, quest’ultima, interamente rimessa al giudice di merito, e che se, come nella specie, fondata sulla valutazione di fatti e prove forniti dalle parti, risulta incensurabile in sede di legittimità.

 

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