Amministratore di sostegno solo in presenza di infermità o incapacità attuale

Pubblicato il 02 gennaio 2013 La procedura di designazione dell’amministratore di sostegno implica il manifestarsi della condizione di infermità o incapacità della persona e l’insorgere coevo dell’esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell’istituto in discorso.

L’intervento giudiziario non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, e, dunque, della situazione d’incapacità o infermità da cui quella esigenza origina che, secondo il contesto normativo di riferimento, “rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti”. Ne consegue che l’amministratore di sostegno possa essere effettivamente nominato dal giudice solo in presenza di una condizione di incapacità del soggetto nel cui interesse l’istituto viene applicato.

Sulla base di detti assunti la Corte di cassazione, con la sentenza 23707 del 20 dicembre 2012, ha rigettato il ricorso di una donna avverso la decisione di merito con cui era stata pronunciata l’inammissibilità rispetto alla sua richiesta di designazione di un amministratore di sostegno avanzata nel pieno delle proprie facoltà sulla base di una scrittura privata autentica dal notaio, in cui la stessa, in previsione di una futura ed eventuale incapacità, aveva indicato una persona come amministratore di sostegno e dato indicazioni circa le cure mediche alle quali essere o non essere sottoposta in futuro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy