Amministratore di sostegno solo in presenza di infermità o incapacità attuale

Pubblicato il 02 gennaio 2013 La procedura di designazione dell’amministratore di sostegno implica il manifestarsi della condizione di infermità o incapacità della persona e l’insorgere coevo dell’esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell’istituto in discorso.

L’intervento giudiziario non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, e, dunque, della situazione d’incapacità o infermità da cui quella esigenza origina che, secondo il contesto normativo di riferimento, “rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti”. Ne consegue che l’amministratore di sostegno possa essere effettivamente nominato dal giudice solo in presenza di una condizione di incapacità del soggetto nel cui interesse l’istituto viene applicato.

Sulla base di detti assunti la Corte di cassazione, con la sentenza 23707 del 20 dicembre 2012, ha rigettato il ricorso di una donna avverso la decisione di merito con cui era stata pronunciata l’inammissibilità rispetto alla sua richiesta di designazione di un amministratore di sostegno avanzata nel pieno delle proprie facoltà sulla base di una scrittura privata autentica dal notaio, in cui la stessa, in previsione di una futura ed eventuale incapacità, aveva indicato una persona come amministratore di sostegno e dato indicazioni circa le cure mediche alle quali essere o non essere sottoposta in futuro.
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