Anche il locatore è responsabile dei danni da inquinamento prodotti dal conduttore

Pubblicato il 11 aprile 2011 Con sentenza n. 6525 del 2011, la Cassazione ha condannato il proprietario di un terreno concesso in locazione a risarcire al Comune i danni ambientali provocati dal conduttore che aveva abbandonato nell'area locata dei rifiuti tossici nocivi.

In particolare, nei confronti del conduttore era stata avviata un'indagine penale a seguito della quale era stato disposto il con sequestro dell'intera area. Contestualmente, il Comune aveva ingiunto alla società e ai conduttori di sgomberare il terreno dai materiali pericolosi ma detta richiesta non aveva avuto alcun esito.

Secondo la Corte, una volta acquisita la consapevolezza dell'esistenza di rifiuti sul terreno concesso in locazione, il proprietario, per evitare la corresponsabilità con il conduttore, avrebbe dovuto pretendere lo sgombero immediato del terreno e, eventualmente adire le vie giudiziali in via cautelare.

Tuttavia, omettendo la dovuta vigilanza nei confronti del conduttore, il proprietario non aveva evitato che la situazione peggiorasse: ed infatti, a seguito dell'esondazione di un fiume limitrofo al terreno in questione, i materiali inquinanti avevano raggiunto gli appezzamenti circostanti costringendo il Comune ad intervenire con una dispendiosa opera di bonifica.
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