Anche se il clandestino acconsente alle pericolose modalità del viaggio l’organizzatore è comunque responsabile per la sua morte

Pubblicato il 26 maggio 2012 Con sentenza n. 20245 del 2012, la Quarta sezione penale di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo disposta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un uomo che organizzava, dietro compenso, viaggi per clandestini, dal porto di Livorno a quello di Montreal, chiudendo i passeggeri all’interno di containers che potevano essere aperti solo dall’esterno.

In uno di detti viaggi, due clandestini erano morti all’interno del container per cause ancora da accertare.

La Corte, nella specie, ha ritenuto corretta la decisione con cui era stata esclusa “ogni valenza” rispetto al “consenso delle vittime a quelle peculiari e pericolose modalità di emigrazione”, al loro confinamento, cioè, nei container, utile per sfuggire al controllo.

Secondo i giudici di legittimità, l’evento della morte aveva seguito la più elementare logica della prevedibilità “sicchè la colpa dell'imputato, che peraltro si esplicò anche nella fase induttiva a quel tipo di emigrazione clandestina oltre che in quella esecutiva, fu davvero enorme tanto da rasentare la colpa cosciente che, comunque, è stata esclusa e si pose come causa diretta delle morti".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy