Anche se richiama un marchio noto il sito non va sequestrato

Pubblicato il 28 dicembre 2011 Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 4 novembre 2011, ha annullato il provvedimento con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo tramite oscuramento di diversi siti internet richiamanti in qualche modo il marchio  "moncler" al fine di inibirne l'accesso e la consultazione da parte degli utenti della rete internet a mezzo di provider nazionali.

Per il giudice di merito, l'attivazione di un sito con nome a dominio evocante il nome di marchi registrati non è, di per sé sola, condotta denotante il fumus boni iuris dei reati di cui agli articoli 474, 517 e 648 del Codice penale contestati.

Ed infatti, lo sviluppo delle indagini portate a conoscenza del Tribunale – si legge nel testo della decisione – non consentiva, nella specie, di ricondurre la commercializzazione di eventuali prodotti contraffatti ai siti per i quali era stato ordinato alle società di Internet Provider italiane di inibire l'accesso agli utenti.

Ne conseguiva “l'esorbitanza del provvedimento impugnato” rispetto alla concreta acquisizione di elementi “fanali” che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi "moncler".
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