Anche senza potestà il genitore è tenuto al dovere di assistenza dei figli

Pubblicato il 14 dicembre 2009
Con sentenza n. 43288 del 12 novembre, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui era stato condannato a sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla coniuge e ai figli minori. L'uomo si era difeso sostenendo che, essendo decaduto dalla patria potestà nei confronti delle figlie, non era più tenuto ad occuparsi di queste ultime.

Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui la pronuncia della decadenza della potestà genitoriale, che opera sul piano civilistico, lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicché il provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, “non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza”.
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