Il settore merceologico non impone la scelta del contratto collettivo, in quanto vigono il principio di libertà sindacale e la regola dell’efficacia inter partes. Per la Cassazione, infatti, i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. Nei casi in cui il personale ispettivo constati l’applicazione di un contratto collettivo non corrispondente all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore non potrà in alcun caso adottare provvedimenti volti direttamente a riqualificare normativamente i rapporti di lavoro in senso conforme al contratto stipulato per il contesto merceologico in cui opera l’impresa.
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