Con il provvedimento prot. 369141 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 9 ottobre 2025, prende avvio la nuova fase di verifica collaborativa (compliance) riguardante le dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2023.
A distanza di poco più di dodici mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni annuali, l’Amministrazione finanziaria ha iniziato a inviare ai titolari di partita IVA, tramite il domicilio digitale e il Cassetto fiscale, delle comunicazioni contenenti segnalazioni di possibili irregolarità.
Le anomalie individuate derivano dal confronto automatizzato tra i dati dichiarati dai contribuenti e quelli in possesso dell’Agenzia, ottenuti attraverso le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di Interscambio, nonché dalle informazioni risultanti direttamente dalle dichiarazioni IVA presentate.
L’articolo 1, comma 636, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito provvedimento, definisca le modalità operative per mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni e i dati previsti dai commi 634 e 635 dello stesso articolo.
Con l’atto agenziale 369141/2025 vengono quindi specificati i criteri e le procedure attraverso cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono accedere, anche mediante strumenti digitali, alle informazioni risultanti dal confronto tra:
L’obiettivo è promuovere l’adempimento spontaneo, fornendo al contribuente un quadro chiaro delle eventuali anomalie riscontrate.
Le informazioni messe a disposizione provengono da tre principali fonti di dati fiscali.
Si tratta dei dati contenuti nei documenti elettronici emessi per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sono inclusi anche i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 1, commi 209–214).
Questi dati sono trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SdI) ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Informazioni memorizzate e trasmesse all’Agenzia attraverso i registratori telematici (RT), secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 127/2015.
Tali dati riguardano le operazioni di vendita al dettaglio o assimilate, registrate in tempo reale dagli esercenti.
I dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2023, che vengono confrontati con quelli sopra descritti per individuare eventuali scostamenti o incongruenze.
Le comunicazioni trasmesse ai soggetti interessati contengono una serie di informazioni strutturate, finalizzate a consentire una verifica puntuale. Tra esse si trovano:
Finalità delle informazioni rese disponibili
La trasmissione di questi dati non ha finalità accertative immediate, ma mira a:
Il contribuente, dunque, può utilizzare le informazioni ricevute per verificare la coerenza tra i dati comunicati e quelli effettivamente dichiarati, fornendo eventuali giustificazioni o procedendo alla regolarizzazione spontanea.
L’Agenzia delle Entrate adotta un sistema strutturato e digitale per garantire ai contribuenti un accesso semplice, sicuro e trasparente alle informazioni relative alle anomalie riscontrate tra i dati dichiarati e quelli presenti nelle proprie banche dati.
Le modalità operative si articolano in due livelli principali: la trasmissione diretta della comunicazione e la consultazione online dei dati di dettaglio.
Invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente
L’Agenzia trasmette una comunicazione personalizzata ai contribuenti interessati, indirizzata al loro domicilio digitale (ossia la casella PEC) registrato presso l’indice nazionale degli indirizzi digitali.
Consultazione online tramite i servizi telematici dell’Agenzia
Parallelamente all’invio della comunicazione, il contribuente può accedere alle stesse informazioni, in formato dettagliato, all’interno dell’area riservata dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ossia:
All’interno di questi spazi digitali, il contribuente può visualizzare una serie di dati strutturati che illustrano con precisione la natura e l’entità delle anomalie riscontrate. Ad esempio:
Una volta ricevuta la comunicazione di anomalia, il contribuente ha la possibilità di interagire direttamente con l’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti, fornire spiegazioni o segnalare eventuali dati non correttamente rilevati dal sistema.
L’obiettivo è consentire al soggetto passivo IVA di chiarire la propria posizione prima che vengano avviate attività di controllo o accertamento formale, in un’ottica di collaborazione e trasparenza.
Il contribuente può utilizzare diversi canali per comunicare con l’Agenzia delle Entrate, tutti indicati nella comunicazione ricevuta al domicilio digitale.
In particolare, è possibile:
Presentazione delle segnalazioni e dei chiarimenti
Il contribuente può presentare le proprie osservazioni personalmente oppure tramite un intermediario abilitato (ad esempio un commercialista o un consulente fiscale).
La segnalazione può contenere:
Le informazioni inviate vengono analizzate dagli uffici competenti, che possono successivamente fornire riscontro o aggiornare i dati presenti nel sistema, qualora le spiegazioni fornite risultino fondate.
Ruolo degli intermediari fiscali
Gli intermediari autorizzati rivestono un ruolo fondamentale in questa procedura, in quanto possono:
Grazie a questa collaborazione strutturata, il contribuente può intervenire tempestivamente, fornendo le spiegazioni necessarie e mantenendo un comportamento fiscalmente corretto, senza attendere l’avvio di procedure di accertamento.
Attraverso la comunicazione ricevuta, il contribuente è informato delle discrepanze rilevate tra i dati dichiarati e quelli presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. In presenza di tali differenze, il soggetto passivo IVA può intervenire autonomamente per sanare la propria posizione, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso rappresenta il principale strumento per la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie. Consente al contribuente di rimediare agli errori o alle omissioni commesse, effettuando il pagamento:
Le riduzioni applicabili alle sanzioni sono tanto più significative quanto più tempestiva è la regolarizzazione: prima si interviene, minore sarà l’importo sanzionatorio da versare.
Quando è possibile avvalersi del ravvedimento operoso
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso:
Ciò significa che il contribuente conserva la possibilità di sanare spontaneamente la violazione fino al momento in cui riceve un atto impositivo o sanzionatorio formale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".