Cooperative compliance, nuove regole per il dialogo con le Entrate

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Cooperative compliance, nuove regole per il dialogo con le Entrate

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad inizio gennaio, il nuovo regime sulla cooperative compliance è operativo dal 18 gennaio 2024.

Il Dlgs n. 221 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo, è uno dei decreti legislativi attuativi della Legge delega fiscale (L. n. 111/2023).

Dopo il primo provvedimento di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Dlgs n. 216/2023) e quello sulla fiscalità internazionale, ufficializzati a fine anno 2023, il 3 gennaio è stata la volta di altri tre decreti attuativi della riforma.

Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2024, infatti, sono stati pubblicati:

  1. il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente;
  2. il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220, contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario;
  3. il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221 recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

Il Dlgs n. 221/2023 si compone di tre articoli e tra le novità più significative introduce un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale del contribuente (c.d. Tax control framework). Vediamo gli aspetti salienti del nuovo provvedimento.

Potenziato il regime di adempimento collaborativo

Il Dlgs n. 221 del 30 dicembre 2023 attua le previsioni della Legge delega fiscale sul potenziamento dell’istituto dell’adempimento collaborativo e sul regime di adozione volontaria del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il potenziamento del regime di adempimento collaborativo è avvenuto intervenendo sull’articolo 4 del DLgs. n. 128/2015, con novità sia per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di adempimento collaborativo che in materia di riduzione delle sanzioni amministrative e penali.

NOTA BENE: Il nuovo regime di cooperative compliance diventa il regime naturale del dialogo fiscale per l'Agenzia delle entrate e le imprese di grandi dimensioni.

Questo si presenta come una sfida sia per le società che per l’Amministrazione finanziaria: le prime, infatti, non potranno più ignorare un regime che garantisce vantaggi importanti, mentre, da parte sua l’Agenzia delle Entrate dovrà potenziare gli uffici attualmente incaricati della gestione dell'adempimento collaborativo, che viene posto dalla riforma come il punto centrale del dialogo tra Fisco e contribuenti.

Spetterà, infatti, all’Agenzia affrontare nuove sfide in termini di:

  • risposte alle nuove società che chiederanno di entrare;
  • programmazione dei controlli che dovranno passare da successivi a preventivi;
  • previsione delle entrate tributarie che in futuro si baseranno sempre meno su controlli ex post e verifiche.

A sua volta, il contribuente che aderisce al regime vedrà il suo rischio fiscale certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all’Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Certificazione del rischio fiscale da parte dei professionisti

Il Dlgs n. 221/2023 pubblicato jn GU del 3 gennaio 2024, al fine di incentivare la trasparenza e la compliance nei rapporti Fisco-Contribuente, introduce il requisito aggiuntivo della "certificazione" del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ("TCF") da parte di professionisti abilitati, includendo la verifica della sua conformità ai principi contabili.

La certificazione del TCF deve essere effettuata non solo da commercialisti indipendenti con qualificata esperienza, ma anche dagli avvocati, i cui requisiti saranno stabiliti da appositi regolamenti da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sentiti i rispettivi ordini professionali.

Nello specifico, è sancito che il TCF deve essere:

  • predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate,
  • certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I certificatori potranno anche avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza.

NOTA BENE: La certificazione del TCF serve ad attestare che l'impresa sia dotata di un affidabile sistema di controllo del rischio fiscale integrato con il sistema di controllo dell'informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria.

I vantaggi derivanti dalla certificazione sono significativi sia per l'Amministrazione finanziaria che per il contribuente che intende accedere al regime o che vuole optare per il TCF, non avendo i requisiti necessari.

Per l’Amministrazione finanziaria, la certificazione del TCF è una sorta di garanzia della sua efficacia e affidabilità, necessaria per assicurare che il TCF sia adeguato a identificare e gestire in modo accurato i rischi fiscali associati alle attività dell'impresa.

Per l’impresa, il possesso della certificazione, permettere di semplificare e accelerare notevolmente il processo istruttorio per l'accesso al regime di adempimento collaborativo, permettendo alle stesse di beneficiare di una procedura più rapida e snella per accedervi.

Pertanto, la certificazione del TCF dovrebbe consentire all’Amministrazione finanziaria di ridurre l’onere dei controlli e le risorse impiegate a tale scopo, potendo la stessa fare affidamento su un TCF conforme agli standard richiesti senza dover condurre ulteriori verifiche approfondite sulla sua validità.

NOTA BENE: Sono esentati dalla certificazione del TCF i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo.

ATTENZIONE: Anche se il sistema di controllo interno del rischio fiscale (tax control framework o TCF) rappresenta un onere importante per chi accederà in futuro al regime, esso comporta di conseguenza anche un vantaggio: il legislatore, infatti, ha previsto che, grazie alla certificazione, i tempi di accertamento saranno abbreviati fino a 2 anni.

Regime di adempimento collaborativo, nuovi criteri di accesso

Al fine di rendere il regime di adempimento collaborativo utilizzabile da un'ampia fascia di società, la riforma interviene sui criteri di accesso abbassando la soglia di ingresso del fatturato annuo che passa dal miliardo richiesta nel 2023, ai 750 milioni richiesti per il 2024, fino ad arrivare ai 100 milioni di euro dal 2028.

Una novità per l’accesso al regime di adempimento collaborativo riguarda i gruppi societari: non è più necessario che tutte le società del gruppo raggiungano la soglia di fatturato prevista, ma sarà sufficiente che una società del gruppo la raggiunga per beneficiarne tutte.

NOTA BENE: Dunque, è previsto l'accesso al regime a tutti i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale indipendentemente dal volume di affari e ricavi, se almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit risulti in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un TCF certificato.

Inoltre, è previsto che il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti dalla norma.

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

I contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative, possono optare per due anni per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE: L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile.

Al termine di tale periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

In caso di esercizio dell’opzione suddetta:

  1. le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente prima della  presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  2. la   rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione  di un'istanza di interpello, configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  per le violazioni di norme tributarie  dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

Come si aderisce al regime di adempimento collaborativo?

I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. 

Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia.

Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti, ovvero per l'inosservanza degli impegni. 

In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di  osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni.

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