Antiriciclaggio alla luce dello scudo fiscale

Pubblicato il 02 novembre 2009
Il ministero del Tesoro, con circolare del 12 ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sugli obblighi antiriciclaggio vigenti alla luce del cosiddetto "scudo fiscale".

I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione – spiega la circolare - devono provvedere all'adeguata verifica della clientela con modalità ordinarie o rafforzate a seconda della specifica situazione di rischio; e sono tenuti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in presenza di ragionevoli motivi per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.

In particolare, nella valutazione delle operazioni, occorrerà tenere in considerazione il comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o conoscibile a seguito dell'adeguata verifica svolta. Nella valutazione, occuperanno un ruolo centrale la verifica della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione e il profilo del cliente nonché le informazioni riguardanti l'origine dei fondi; questo specie se le operazioni di rimpatrio sono state effettuate in contanti.

Intanto, la Guardia di finanza si organizza per monitorare le regolarizzazioni: dopo il controllo diretto del territorio per verificare il rispetto degli intermediari nelle comunicazioni, l'attività delle Fiamme gialle si concentrerà sul controllo degli obblighi antiriciclaggio di segnalazione di intermediari e professionisti. E' quanto emerge da una nota direttiva inviata alle varie unità operative.
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