Antiriciclaggio Misure Ue

Pubblicato il 21 luglio 2016

E' stata approvata, dalla Commissione europea il 5 luglio 2016, una proposta di direttiva contenente alcune modifiche all'attuale direttiva 2015/849/Ue - IV direttiva antiriciclaggio.

Le novità introdotte sono dirette a rafforzare la norma comunitaria in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In particolare, si tende ad accrescere la trasparenza per una più efficace lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio del denaro da attività illecite.

La proposta di direttiva adottata va ad ampliare il Piano d’Azione per il contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo del febbraio 2016.

Uso delle valute virtuali

Alcune variazioni alle norme riguardano la prevenzione dai rischi di finanziamento del terrorismo legati all'uso delle valute virtuali, definendo nuove modalità di identificazione e conservazione dei dati per coloro che utilizzano strumenti di pagamento prepagati anonimi, come carte di credito pre-pagate. Viene ridotta la possibilità di effettuare pagamenti anonimi attraverso la riduzione delle soglie, da 250 a 150 euro, oltre le quali entra in gioco l'obbligo di identificazione dei clienti.

Stati terzi a rischio

Alcune modifiche vanno nella direzione di implementare i controlli sugli Stati terzi a rischio, c.d. Paesi “risky”, prevedendo che sia compilata una lista di tali Paesi e presentata all'Unione europea entro luglio 2016.

Beneficiario effettivo delle operazioni

Ampio spazio è stato dato ai cambiamenti normativi diretti ad individuare il titolare effettivo finale (final beneficial owner) degli enti e delle società per poter individuare possibili prestanomi o società-schermo.

Quindi tutti i soggetti economici sono chiamati ad individuare espressamente il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate, ossia colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall’operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione.

I clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni e tali informazioni saranno catalogate in un registro, tenuto a livello nazionale, a cui potranno accedere solo le Financial Intelligence Unit e le Autorità di vigilanza, i soggetti tenuti alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette ovvero ogni altra persona che dimostri di avere un interesse concreto e attuale alle informazioni.

Gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione alla normativa entro il 1° gennaio 2017.

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