Antiriciclaggio più “leggero”

Pubblicato il 22 gennaio 2007

Tra i chiarimenti più recenti dell’Uic in merito alla normativa antiriciclaggio per i professionisti, sui dubbi sollevati dai consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei ragionieri, i più importanti vertono nell’ambito delle prestazioni professionali per cui è obbligatoria l’identificazione della clientela e la registrazione in archivio. L’ambito operativo e le modalità di adempimento degli obblighi sono disposti negli articoli 3 e 4, del Dm 141 del 2006, integrati dalle indicazioni Uic contenute nel provvedimento del 24 febbraio 2006. I chiarimenti dell’Uic hanno messo in luce alcune semplificazioni: i curatori fallimentari, i liquidatori e i consulenti tecnici d’ufficio del giudice sono esclusi dall’applicazione delle regole dell’antiriciclaggio, e si prevede che la stessa cosa avverrà – con un decreto correttivo del Dm 141/06 - anche per i commercialisti che ricevono e trasmettono alle Entrate le dichiarazioni dei redditi. Resterà, invece, soggetto agli obblighi il professionista che fornisce una prestazione comprensiva di attività di consulenza fiscale. Nell’articolo sono offerte tabelle riassuntive degli adempimenti.  

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