Collocamento figli: no a automatismi, serve valutazione concreta
Pubblicato il 19 marzo 2026
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Separazioni: le decisioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono essere adottate sulla base di una valutazione concreta e specifica dell’interesse del minore, non potendo fondarsi su criteri astratti (quali la sola età), soprattutto se tali criteri comportano una significativa limitazione del rapporto con uno dei genitori.
Collocamento dei minori e valutazione concreta dell’interesse del figlio
Con ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, affronta un tema centrale nel diritto di famiglia: la determinazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli minori nei procedimenti di separazione, con particolare riferimento ai limiti nell’utilizzo di criteri astratti da parte del giudice di merito.
Il caso esaminato
La vicenda trae origine da un giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Parma nel 2024.
La madre richiedeva, tra l’altro, l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé e l’assegnazione della casa familiare. Il padre, pur non opponendosi alla separazione, chiedeva l’addebito alla moglie e proponeva un regime di permanenza paritaria dei figli, con assegnazione dell’abitazione familiare in proprio favore.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale disponeva:
- affidamento condiviso;
- collocamento paritario alternato su base settimanale;
- permanenza dei minori presso la casa familiare, con utilizzo alternato da parte dei genitori.
La madre proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Bologna, contestando la soluzione del collocamento paritario e la mancata assegnazione della casa familiare.
La Corte territoriale modificava significativamente l’assetto:
- disponeva il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
- assegnava alla stessa la casa familiare;
- riduceva i tempi di frequentazione del padre;
- introduceva un contributo al mantenimento.
Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per cassazione.
La questione giuridica
La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda la corretta applicazione dell’art. 337-ter del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli), con particolare riferimento ai criteri che devono guidare il giudice nella determinazione:
- del collocamento dei figli;
- delle modalità di frequentazione con ciascun genitore.
In particolare, il ricorrente censurava la decisione della Corte d’Appello per aver fondato il collocamento prevalente presso la madre sulla sola età dei figli, senza una valutazione concreta delle dinamiche familiari.
La Corte di Cassazione coglie l’occasione per ribadire che, anche alla luce della riforma processuale introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, sono impugnabili per cassazione i provvedimenti temporanei e urgenti che incidono in modo significativo sul rapporto genitore-figlio.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Secondo la Cassazione, il giudice di merito ha effettuato una valutazione non conforme ai principi normativi, in quanto:
- ha adottato un criterio astratto, basato sulla sola età dei minori;
- non ha analizzato in concreto le modalità di relazione tra i figli e ciascun genitore;
- non ha considerato il ruolo effettivamente svolto dal padre nella cura quotidiana.
La Corte afferma un principio di diritto di particolare rilievo: le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione devono essere assunte esclusivamente nell’interesse morale e materiale della prole, mediante una valutazione concreta e individualizzata, idonea a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Ne consegue che non è legittimo adottare soluzioni che limitino in modo significativo la relazione tra un genitore e i figli sulla base di presunzioni generali o automatismi, anche quando tali presunzioni riguardino l’età dei minori.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione
Di seguito, il principio di diritto espressamente enunciato nell'ordinanza:
"Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio".
Principio della bigenitorialità
La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio della bigenitorialità in termini sostanziali. Il giudice è tenuto a verificare, caso per caso, quale assetto sia maggiormente idoneo a tutelare lo sviluppo equilibrato del minore, evitando il ricorso a criteri standardizzati.
L’ordinanza rafforza, inoltre, l’obbligo motivazionale in capo ai giudici di merito, i quali devono fondare le proprie decisioni su elementi concreti e verificabili, con specifico riferimento alla realtà familiare oggetto di giudizio.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: