Anzianità contributiva, dopo la riforma Fornero nessun arrotondamento

Pubblicato il 05 maggio 2015 L’Inps, con il messaggio n. 2974/2015, è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti sulla locuzione “maturazione dei requisiti per il pensionamento che viene spesso usata in varie disposizioni normative, alla luce dei cambiamenti introdotti dall’ultima riforma sul sistema pensionistico italiano: la cosiddetta Riforma Fornero.

L’articolo 24 del Decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, concernente i nuovi requisiti per il pensionamento che sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede per tutti coloro che hanno maturato i requisiti per il conseguimento della pensione secondo la vecchia normativa, alla data del 31 dicembre 2011, la conservazione del diritto maturato secondo le precedenti regole, sia per ciò che riguarda il diritto che la decorrenza. Eccezioni sono previste per i cosiddetti “salvaguardati”, che seppur maturano i requisiti dopo il 31.12.2011 continuano ad applicare la disciplina anteriore al 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del Dl 201/2011).

In virtù di ciò, l’Inps, nel rispondere ad alcuni quesiti pervenuti in relazione ai lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell'Ago (dipendenti pubblici i cui contributi sono calcolati in anni, mesi e giorni), specifica in che modo devono applicarsi i criteri di arrotondamento dell'anzianità di contribuzione.

Esattamente, l’Istituto previdenziale ricorda che, dopo la riforma Fornero, nessun arrotondamento sui requisiti di età e contributi può essere effettuato per acquisire il diritto alla pensione. Dal 1° gennaio 2012, dunque, non si può arrotondare per eccesso o per difetto alla frazione di mese, ma l’anzianità contributiva/assicurativa deve essere maturata per intero.

Esistono delle eccezioni peri casi specificati dall’Inps come, per esempio, i salvaguardati, le pensioni di inabilità, l'opzione donna e chi ha maturato 40 anni al 31 dicembre 2011, per i quali bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni.
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