Appaltatore unico responsabile della sicurezza

Pubblicato il 16 novembre 2009
Con sentenza n. 22818 del 2009, la Sezione lavoro della Cassazione ha affermato che il committente di un appalto è da considerare esente da ogni responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro nel caso in cui l'appaltatore si sia assunto la totale garanzia della sicurezza sui lavori.

Situazione, questa, verificatasi nel caso in esame per il quale, in base alla lettura delle clausole contrattuali dell'appalto, era da desumere che spettasse all'appaltatore, responsabile dell'organizzazione dei lavori, l'adozione di tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia.

Atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – spiegano i giudici di legittimità - “la violazione dell'obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy