Appaltatore unico responsabile della sicurezza

Pubblicato il 16 novembre 2009
Con sentenza n. 22818 del 2009, la Sezione lavoro della Cassazione ha affermato che il committente di un appalto è da considerare esente da ogni responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro nel caso in cui l'appaltatore si sia assunto la totale garanzia della sicurezza sui lavori.

Situazione, questa, verificatasi nel caso in esame per il quale, in base alla lettura delle clausole contrattuali dell'appalto, era da desumere che spettasse all'appaltatore, responsabile dell'organizzazione dei lavori, l'adozione di tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia.

Atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – spiegano i giudici di legittimità - “la violazione dell'obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Occhiali industria. Rinnovo Ccnl

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy