Appalti: niente esclusione dalla gara per iscrizione nel registro indagati

Pubblicato il 13 settembre 2023

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha risposto a una richiesta di parere inoltrata da un Comune siciliano, avente ad oggetto i requisiti di ordine generale per l’affidamento di appalti pubblici, l’illecito professionale grave e le cause di esclusione dalle gare, alla luce di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Con delibera n. 397 del 6 settembre 2023 - di cui si informa in un comunicato pubblicato sul sito dell'Autority il 13 settembre 2023 - l'ANAC ha puntualizzato che l’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto.

Essa, infatti, ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Codice, operante dal 1° luglio 2023, non può, di per sé, comportare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

NOTA BENE: Ne discende che, nel nuovo Codice appalti, la mera iscrizione nel registro degli indagati non determina più l’esclusione dalle gare d’appalto.

Nella delibera, quindi, vengono individuate le differenze tra la disciplina di cui al Codice appalti del 2016 e quella introdotta dal nuovo Codice con riferimento al tema dell'illecito professionale grave.

Nuovo Codice appalti: l'iscrizione nel registro indagati perde rilevanza

Tra le novità maggiormente rilevanti, per come introdotte dal D. Lgs. n. 93/2023, viene segnalata la tipizzazione:

Il tutto con conseguente superamento della precedente impostazione, che consentiva di valutare le condotte penalmente rilevanti idonee ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

La conclusione resa dall'Anticorruzione è che - come detto - nell’ambito della tipizzazione introdotta perde rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati.

La novità - viene precisato - è probabilmente dovuta a esigenze di coordinamento del Codice appalti con la riforma che ha introdotto, nel Codice di procedura penale, la nuova disposizione dell’art. 335-bis, ai sensi della quale: "La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito".

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