Appellabile la sentenza conforme a mediazione non accettata dal Fisco

Pubblicato il 23 maggio 2025

L’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata ex art. 17bis, D.lgs. n. 546/1992, non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello contro la detta sentenza al fine di ottenere effetti favorevoli più ampi.

Questo, salvo il caso in cui il contribuente medesimo abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12770 del 13 maggio 2025, nel pronunciarsi rispetto ad una causa concernente l’ammissibilità dell’appello proposto da due contribuenti dopo l’accoglimento parziale del loro ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in conformità a una proposta di mediazione che l’Agenzia delle Entrate non aveva accettato.

Nel pronunciarsi sul caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le ragioni avanzate dai contribuenti fossero fondate.

In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che la proposta di mediazione formulata dal contribuente, qualora non sia accettata dall’Agenzia delle Entrate, non ha effetti vincolanti tali da limitare le successive facoltà di impugnazione del contribuente medesimo.

L’eventuale accoglimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale, del ricorso del contribuente nei termini indicati nella proposta di mediazione non preclude la possibilità di proporre appello, a meno che il contribuente, nel proprio atto introduttivo, non abbia espressamente circoscritto le proprie doglianze entro i limiti della proposta stessa.

In assenza di una rinuncia espressa a domande ulteriori o a effetti più favorevoli, il contribuente conserva quindi il diritto di coltivare le proprie pretese anche in sede di gravame.

La decisione della Corte si fonda sull’interpretazione sistematica dell’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l’istituto della mediazione tributaria, e sulla natura non vincolante della proposta di mediazione in caso di mancata adesione da parte dell’Amministrazione.

Di seguito il principio di diritto enunciato dagli Ermellini:  

“L’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente ex art. 17bis, D.lgs. n. 546/1992, non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello avverso la detta sentenza onde ottenere effetti favorevoli più ampi, salvo il caso in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione.”
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